
La diffusione crescente di animali da compagnia nelle famiglie e la maggiore propensione a fare viaggi, soprattutto nei mesi estivi, riportano l’attenzione sulla necessità di conoscere e rispettare le normative quando si prevede di spostarsi con gli animali all’estero, in Europa come in altri paesi esteri.
Le regole da conoscere sono sia quelle del Paese di destinazione, sia quelle di eventuali Paesi attraversati lungo il percorso.
Informarsi in modo preventivo, facendo attenzione agli aggiornamenti, è quindi essenziale per evitare di dover affrontare “sorprese” inaspettate e spiacevoli, garantendo la serenità del viaggio per tutti i membri della famiglia.
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Le regole per fare viaggi in Europa con un animale da compagnia
In Europa, l’adozione di norme armonizzate tra i diversi Paesi membri ha reso più agevole la libertà di movimento delle persone e dei loro animali da compagnia all’interno dell’Unione (nei 27 Paesi membri dell’UE, con l’aggiunta di Norvegia e Irlanda del Nord, che aderiscono alle normative europee in questa materia) e rendendo chiari anche i requisiti per gli espatri e per l’ingresso da Paesi o territori extra UE.
Quando viaggiano al seguito del proprietario per finalità non commerciali, gli animali da compagnia devono essere accompagnati da una documentazione identificativa e sanitaria.
Queste misure hanno lo scopo non solo di proteggere la salute pubblica (con particolare riferimento alle zoonosi, come la rabbia) e quella degli animali stessi, ma anche di contribuire a contrastare i traffici illegali di animali da compagnia.
La normativa sanitaria dell’Unione europea che regola gli spostamenti non commerciali degli animali da compagnia all’interno dell’Unione europea è costituita primariamente dal Regolamento UE 576/2013 e dal Regolamento UE 577/2013.
Cosa si intende per animali da compagnia?
Nel contesto della normativa europea, le specie prese in considerazione come animali da compagnia sono principalmente cani, gatti e furetti (allegato I, parte A del Regolamento UE n. 576/2013), per i quali si richiede il possesso di precisi requisiti documentali e sanitari, che riguardano in particolare l’identificazione individuale (microchip) e la prevenzione di malattie trasmissibili.
Tuttavia, il Regolamento definisce le condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale anche di altre specie e categorie di animali, che possono essere portati in viaggio per compagnia, elencate nell’allegato I, parte B. Queste includono:
- invertebrati (ad esclusione di api e bombi, molluschi e crostacei);
- animali acquatici ornamentali;
- anfibi e rettili;
- uccelli (ad esclusione delle specie “da cortile”, definite nel Reg. 429/2016/UE);
- roditori e conigli (a esclusione di quelli destinati alla produzione alimentare).
È importante ricordare che le norme in materia di viaggi in Europa con animali da compagnia si applicano esclusivamente agli spostamenti non commerciali ovvero di privati cittadini che viaggiano con al seguito i propri animali, senza finalità di vendita o cessione.
Gli animali, dunque, non dovranno essere destinati alla vendita o a un’altra forma di cambio di proprietà, comprese le adozioni.
In questi ultimi casi, infatti, dovranno essere seguite le procedure e le norme vigenti per i movimenti a carattere commerciale.
Viaggiare dall’Italia verso altri Paesi dell’Unione Europea
Le disposizioni generali per spostarsi dall’Italia verso un altro Paese membro dell’Unione Europea con il proprio animale da compagnia oppure per introdurre un animale nell’UE da un Paese terzo, richiedono il rispetto di alcune condizioni sanitarie e documentali di base.
I requisiti obbligatori per cani, gatti e furetti sono:
- identificazione mediante microchip (o tatuaggio leggibile se effettuato prima del 3 luglio 2011);
- vaccinazione contro la rabbia in corso di validità (effettuata almeno 21 giorni prima della partenza, se è la prima somministrazione);
- trattamento contro la tenia Echinococcus multilocularis, obbligatorio solo per i cani diretti verso i Paesi esenti che lo richiedono (da effettuare da 24 a 120 ore prima dell’ingresso);
- Passaporto europeo per animali da compagnia, rilasciato da un veterinario autorizzato (Servizi Veterinari ufficiali competenti per territorio).
In linea generale, è previsto che il numero massimo di animali con i quali si può viaggiare, perché siano considerati “da compagnia”, è pari a cinque soggetti.
Superato questo numero, si presume un fine commerciale del trasporto.
Fanno eccezione cani, gatti e furetti che:
- devono partecipare a competizioni, esposizioni o eventi sportivi (necessario esibire il documento di iscrizione) e hanno un’età superiore a 6 mesi;
- viaggiano per partecipare ad allenamenti finalizzati a tali eventi.
Quando il numero di animali è superiore a cinque senza giustificata deroga, il movimento è considerato commerciale e soggetto alle procedure più rigorose e ai controlli veterinari specifici previsti dal Reg. (UE) 2017/625, che disciplina i controlli ufficiali in materia di salute e benessere degli animali, nonché la prevenzione di traffici illeciti.
Identificazione e passaporto per animali da compagnia
Per viaggiare, gli animali devono essere identificati:
- per cani, gatti e furetti è richiesta l’apposizione di un microchip oppure di un tatuaggio chiaramente leggibile, se applicato prima del 3 luglio 2011. In tutti i casi, l’identificazione deve essere effettuata prima della vaccinazione antirabbica;
- per gli altri animali da compagnia (come roditori, uccelli o rettili) serve una marcatura idonea o una descrizione, a seconda delle specie e delle sue caratteristiche.
Per il rilascio del Passaporto europeo, gli animali devono essere condotti fisicamente dal Medico veterinario autorizzato, per consentire la lettura del microchip o del tatuaggio a accertarne l’identità.
Il passaporto per cani, gatti e furetti contiene:
- dati anagrafici del proprietario;
- dati anagrafici e di descrizione dell’animale;
- numero di microchip o codice del tatuaggio e data di applicazione;
- dati del veterinario autorizzato al rilascio;
- registrazione delle vaccinazioni, in particolare di quella antirabbica;
- test di titolazione degli anticorpi per la rabbia (se richiesto);
- trattamenti contro l’Echinococco multilocularis (se richiesto);
- altri trattamenti antiparassitari o dichiarazioni sanitarie (se previsti).
Ogni Passaporto è contrassegnato con un codice alfanumerico univoco, che include il Codice ISO del Paese di rilascio.
Vaccinazione antirabbica e requisiti sanitari aggiuntivi
Per viaggiare con cani, gatti e furetti all’interno dell’Unione Europea o per introdurli nell’UE da Paesi terzi, è obbligatoria la vaccinazione antirabbica effettuata nel rispetto del protocollo stabilito dal fabbricante e delle seguenti condizioni:
- somministrata almeno 21 giorni prima della partenza, in caso di prima vaccinazione e in corso di validità, in caso di richiamo (12 mesi o più, conformemente alla autorizzazione all’imissione in commercio – AIC), del vaccino utilizzato;
- eseguita solo su cani con almeno 12 settimane (3 mesi) di età;
- eseguita in data successiva a quella di identificazione o di lettura del microchip.
Cuccioli di età inferiore alle 12 settimane
Non tutti i proprietari di cani sanno che i cuccioli di età inferiore alle 12 settimane, in linea generale, non possono essere portati all’estero e neppure quelli di età compresa tra le 12 e le 16 settimane, la cui vaccinazione antirabbica non soddisfi i requisiti di validità previsti.
Tuttavia, in alcuni Paesi l’ingresso di tali cuccioli è possibile, per questo è sempre consigliabile richiedere maggiori informazioni al proprio Medico veterinario.
Infatti, il Reg. 576/2013/ UE consente agli Stati membri di prevedere una deroga alla regola generale.
In questi casi, il proprietario o la persona da questi autorizzata (in forma scritta) a viaggiare con gli animali devono compilare una dichiarazione firmata (si veda il modello di cui all’allegato I del Reg. n. 577/2013/UE), attestando che gli animali in questione, fin dalla nascita, non sono mai venuti in contatto con animali selvatici suscettibili alla rabbia.
Un’altra possibile condizione per l’espatrio di questi cuccioli è che siano accompagnati dalla madre regolarmente vaccinata contro la rabbia e dalla quale non siano ancora stati svezzati.
Sono comunque richiesti:
- il rilascio del passaporto (di cui si può fare richiesta anche se il vaccino antirabbico non è ancora stato somministrato);
- la registrazione dei dati del microchip.
L’Italia, al momento, non prevede di avvalersi di deroghe per l’ingresso di animali non vaccinati, ma l’elenco dei Paesi che le applicano è in continuo aggiornamento, per cui è necessario informarsi ogni volta con riferimento alla meta prescelta e consultare il sito della Commissione Europea.
Titolazione anticorpale antirabbica per i Paesi extra-UE
Per l’ingresso nell’Unione Europea di cani, gatti e furetti provenienti da Paesi o territori extra UE in cui non è garantita la sorveglianza antirabbica (elencati nella parte I dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione), è richiesto il test di titolazione degli anticorpi antirabbici.
Il campione di sangue necessario deve essere prelevato da un veterinario autorizzato, almeno 30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica.
La titolazione dev’essere eseguita in un laboratorio ufficiale riconosciuto dalla Commissione europea e deve attestare un livello di anticorpi neutralizzanti il virus della rabbia pari o superiore a 0,5 UI/ml.
Il risultato deve essere registrato nella sezione corrispondente del documento di identificazione che accompagna l’animale nell’Unione Europea (Passaporto o certificato sanitario) e accompagnato dall’originale o copia autenticata del certificato di titolazione.
Il test non deve essere ripetuto se l’animale, a seguito di titolazione anticorpale soddisfacente, viene rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità della vaccinazione precedente.
Trattamento contro Echinococcus multilocularis
Il trattamento preventivo contro l’Echinococcus multilocularis, in aggiunta alla vaccinazione antirabbica, è richiesto solo per i cani e solo in caso di viaggi verso alcuni Paesi europei che ne sono esenti.
Secondo quanto stabilito dal regolamento delegato (UE) 2018/772, il trattamento è obbligatorio per l’ingresso in: Malta, Finlandia, Irlanda, Irlanda del Nord, Norvegia.
Deve essere somministrato da un Medico veterinario, in un lasso di tempo compreso tra non meno di 24 ore e non più di 120 ore (1-5 giorni) prima dell’arrivo previsto nel Paese di destinazione.
Deve essere poi registrato nell’apposita sezione del passaporto del cane, firmata e timbrata dal veterinario che lo ha effettuato.
In alternativa, se il cane proviene da un Paese o un territorio extra-UE, il trattamento può essere registrato nel certificato sanitario rilasciato da un Veterinario ufficiale o autorizzato, purché successivamente convalidato dall’autorità competente del territorio o del Paese terzo di provenienza.
Per l’introduzione in Italia degli animali da compagnia non è richiesto alcun trattamento preventivo contro l’echinococco.
Il Passaporto europeo per animali da compagnia
Tutti i cani, gatti e furetti che viaggiano nell’Unione Europea devono essere accompagnati da un documento di identificazione individuale, denominato Passaporto europeo per animali da compagnia, conforme al formato tipografico standard, definito dal Reg. n. 577/2013/UE.
Il rilascio del Passaporto europeo per animale da compagnia può avvenire solo dopo che sono stati verificati i requisiti sanitari e identificativi richiesti:
- l’animale è stato identificato e registrato nell’Anagrafe degli Animali d’Affezione o nuovo Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia (SINAC);
- la vaccinazione antirabbica è stata effettuata da almeno 21 giorni, se si tratta di prima dose, o, comunque, è in corso di validità.
La durata validità del Passaporto è collegata alla durata della vita dell’animale, ma la possibilità di utilizzarlo per viaggiare dipende dalla validità della vaccinazione antirabbica.
In Italia la vaccinazione antirabbica non è obbligatoria per legge, ma è indispensabile per il rilascio del Passaporto dell’animale e quindi per viaggiare all’estero.
È, dunque, importante informarsi in anticipo dal veterinario sul protocollo di somministrazione di tale vaccino, per consentire il rispetto dei tempi previsti.
Un animale da compagnia può viaggiare senza il proprietario?
In linea generale, l’animale da compagnia dovrebbe viaggiare accompagnato dal proprietario o dalla persona da questi autorizzata (con delega scritta).
Tuttavia, in caso sussistano giustificati e documentati motivi, il trasferimento dell’animale può avvenire fino a cinque giorni prima o dopo rispetto allo spostamento del proprietario o della persona autorizzata.
Viaggi in Europa con animali da compagnia diversi da cani, gatti e furetti
Per animali da compagnia diversi da cani, gatti e furetti (ad esempio roditori, uccelli, rettili, lagomorfi) non è previsto il rilascio di un Passaporto europeo.
Pertanto, prima di programmare un viaggio al di fuori dell’Italia con queste specie è necessario verificare preventivamente le norme in vigore nel Paese di destinazione e informarsi sulle condizioni previste per l’ingresso degli animali al seguito del proprietario.
Per il movimento non commerciale di specie diverse da cani, gatti e furetti verso l’Italia, se tali specie non sono soggette a rischio rabbia o non hanno rilevanza epidemiologica per la trasmissione della rabbia (come indicato nell’allegato I, parte B del Regolamento (UE) n. 576/2013):
- non sono previsti requisiti sanitari specifici finalizzati alla profilassi della rabbia;
- si applica quanto previsto dalla Legge n. 150/1992, che disciplina l’attuazione in Italia della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d’estinzione, e le norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.