Danni causati dal cane? È responsabile il proprietario o chi lo detiene

Il Codice Civile afferma chiaramente che il proprietario di un animale, o chi lo detiene, è responsabile dei danni cagionati dall’animale stesso. A volte la responsabilità può configurarsi di tipo penale nel caso in cui un animale procuri un danno a un altro animale o addirittura a una persona.

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danni causati dal cane
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In tema di responsabilità per i danni causati dal cane (o dagli animali in generale), la legge stabilisce una stretta relazione tra questi ultimi e il proprietario degli animali stessi o il soggetto che li detiene e ne fa uso. La responsabilità è esclusa solo se i danni si verificano per una causa esterna, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (caso fortuito).

In questo modo, si prevede che il soggetto che abbia nella sua sfera di controllo l’animale assuma un obbligo severo di vigilarlo.

Dal punto di vista civilistico, l’art 2052 C.c. stabilisce che il soggetto che ha subito il danno deve solo dimostrare che questo sia dipeso direttamente dal comportamento dell’animale (nesso causale).

Per il proprietario o il detentore si sancisce, quindi, una presunzione di colpa a cui potranno sottrarsi solo provando il caso fortuito.

Questo è difficile da dimostrare, perché appunto rientra tra le circostanze aleatorie, la cui insorgenza non rientra nella normalità degli eventi.

Il proprietario deve custodire con diligenza l’animale

Deve, dunque, essere considerato consigliabile custodire sempre con diligenza l’animale di cui si assume la responsabilità, rispettando le norme in vigore (quali l’obbligo di guinzaglio o museruola).

Ogni caso di danno causato da un animale deve essere valutato nelle sue circostanze peculiari.

Tra queste, oltre alla sussistenza di un eventuale caso fortuito, la cui incidenza come esimente della responsabilità di proprietario o detentore è stabilita espressamente dal Codice civile nell’art.2052, possono rilevare anche la colpa del danneggiato stesso nel favorire il verificarsi dell’evento dannoso oppure l’azione di aizzare l’animale. Quest’ultima potrebbe essere eseguita anche da una terza persona.

Responsabilità (civile o penale) comporta l’obbligo di risarcire i danni causati dal cane

La responsabilità civile derivante dall’applicazione dell’art. 2052 C.c. comporta l’obbligo di risarcire il danno.

L’omissione delle necessarie cautele nella gestione di un animale, da cui derivino danni a terzi, può sfociare, però, anche in una più grave responsabilità di tipo penale.

Questo si verifica quando il danno causato dall’animale è inquadrabile in una delle fattispecie punite dal Codice penale, come il reato di lesioni personali colpose, che può verificarsi nel caso in cui, ad esempio, un cane morda una persona, procurandole ferite o traumi.

Ma la responsabilità penale può configurarsi anche nel caso in cui un animale procuri un danno a un altro animale. Ancora, un esempio classico è rappresentato da un cane che morda un conspecifico.

Esiste giurisprudenza che ha addirittura considerato il caso in cui un cane è stato ucciso da altri cani di proprietà come un reato di “Uccisione di animali”, punito dall’art 544 bis C.p.

Nel caso specifico, i proprietari dei cani aggressori erano stati riconosciuti colpevoli di non aver impedito che l’evento si verificasse, quindi di una condotta omissiva.

Per questo, era stata riconosciuta a loro carico la responsabilità di aver cagionato senza necessità la morte di un animale.

Una responsabilità pesante, molto più di quella configurata dall’art 672 C.p. che punisce l’omessa custodia e malgoverno di animali ed è stato depenalizzato.

FONTE: LaSettimanaVeterinaria

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