Detenzione animali esotici: Paese che vai, lista che trovi

Per salvaguardare le popolazioni selvatiche e ridurre la diffusione di malattie infettive per gli animali o le zoonosi, diversi Paesi europei hanno messo dei limiti per la detenzione di animali esotici. Vediamo cosa succede fuori dall'Italia.

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A cura di: Dott.ssa Elena Ghelfi

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Con l’intenzione di salvaguardare le popolazioni selvatiche nei luoghi di origine e ridurre la diffusione di malattie infettive per gli animali o le zoonosi, negli ultimi anni la Comunità europea ha legiferato riguardo la detenzione degli animali esotici.

Esistono però parecchie criticità e confusioni su cui le autorità nazionali, comprese quelle italiane, stanno lavorando.

La lista positiva in Italia

In Italia il 27 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 11 ottobre 2022, che contiene una “lista positiva” di specie animali selvatiche catturabili in natura e detenibili come animali da compagnia.

Questo decreto si colloca nell’ambito del processo di adeguamento nazionale al Regolamento UE 2016/429 sulle “Norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali trasmissibili agli animali o all’uomo”.

La lista positiva contiene sei pesci, individuati in base ai criteri contenuti negli art. 3 e 5 del Dlgs. 135/2022.

Restano invece invariate le condizioni riguardanti gli altri animali esotici/selvatici contemplati nel suddetto decreto legislativo.

Leggi nazionali, norme regionali e comunali

Nel nostro Paese gli animali esotici, selvatici e non convenzionali sono dunque oggetto di tutela e regolamentazione sia in base a normative a carattere nazionale, sia mediante Regolamenti regionali o comunali.

Le diverse amministrazioni indicano metodi gestionali (spazi, gabbie, ricoveri), alimentari ed etologici, senza però entrare mai nello specifico.

La corretta gestione e la prevenzione delle malattie o delle zoonosi sono legate all’adeguata formazione e informazione della struttura o del singolo che deve assicurare le “migliori condizioni di vita possibile” per gli animali.

L’esempio della Regione Piemonte…

A titolo di esempio, la Legge regionale n. 6 della Regione Piemonte del 18 febbraio 2010 definisce gli animali esotici come “specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica”.

Ne regolamenta quindi la detenzione, l’allevamento e il commercio facendo riferimento alla normativa CITES e allo stato di conservazione delle specie esotiche.

Questa legge ha per finalità la tutela del benessere degli animali esotici presenti a vario titolo sul territorio regionale e la garanzia delle migliori condizioni di vita possibili, compatibilmente con il loro stato di cattività.

Fornisce quindi indicazioni generali senza scendere nello specifico delle singole specie.

… e del Comune di Milano

Altre amministrazioni hanno stabilito alcune linee guida per la corretta detenzione delle specie esotiche.

Ad esempio, nel Regolamento per il benessere e la tutela degli animali del Comune di Milano, del 2020, all’articolo 6 si chiarisce la modalità di identificazione dei furetti in Anagrafe, oppure all’articolo 10 sono specificate le prescrizioni relative alla tutela del benessere degli uccelli d’affezione, mentre all’articolo 11 vi sono elencate quelle relative a pesci, a rettili e ad anfibi.

Iguana detenzione animali esotici

Impegno e attenzioni specifiche per la detenzione di animali esotici

I cittadini devono comprendere che allevare o occuparsi di un animale esotico è impegnativo e richiede attenzioni.

Serve informazione adeguata e dedizione per l’alimentazione specifica per ogni genere e specie, primaria causa di disturbi legati alla cattiva gestione di questi animali.

L’ambiente deve essere curato nei particolari per offrire anche in cattività le condizioni ideali di vita, di crescita e di riproduzione.

A tal riguardo è fondamentale la corretta conoscenza dei range di temperatura, di umidità, e dei ritmi circadiani, della necessità di filtri solari particolari o di radiazioni ultraviolette, oltre al rispetto delle cubature riguardanti lo spazio di gabbie, di voliere, di terrari e di recinti.

Il Belgio: antesignano delle liste positive

Alcuni Paesi europei hanno già da tempo fatto un passo in più.

Tra questi, il Belgio nel 2001 e i Paesi Bassi nel 2014 hanno stabilito per Legge liste “positive” di animali esotici dei quali è possibile la detenzione da parte di privati cittadini.

Hanno voluto così creare una maggior consapevolezza nei possibili detentori delle peculiari esigenze dei diversi animali.

Come detto, il Belgio ha implementato una lista di 42 specie esotiche detenibili come animali da compagnia.

Nel sito dedicato si possono trovare, oltre alla lista degli animali consentiti, indicazioni e informazioni riguardo le specie protette, gli ibridi di gatti con specie selvatiche (come i Savannah o i Bengala) detenibili su autorizzazione speciale o liberamente, ma solo dalla 5a generazione (Bengala).

Sono altresì specificate le normative riguardanti animali esclusi dalla lista ma già possesso del privato cittadino.

Questo deve dimostrarne l’acquisto mediante fattura, con data anteriore al 2009 per i mammiferi e 2021 per i rettili, e una dichiarazione redatta da un veterinario o un pubblico ufficiale che attestino la veridicità del possesso anteriore alle date indicate.

Le pezze giustificative accompagneranno per tutta la vita naturale l’animale.

Svizzera: l’autorizzazione è necessaria per la detenzione di alcune specie

In Svizzera, prima nazione a inserire nella propria Costituzione (1992) leggi riguardanti la protezione degli animali, la legislazione è ancor più stringente.

La detenzione dei vari animali domestici è regolamentata da precise indicazioni scaricabili dal sito del Dipartimento Federale dell’interno.

In territorio elvetico sono considerati animali da compagnia quelli tenuti in casa per l’interesse che suscitano o per compagnia.

Quindi cani, gatti, furetti, roditori, conigli, pesci ornamentali, serpenti, tartarughe, uccelli appartenenti a varie specie come pappagalli, rapaci, piccioni, canarini, quaglie sono tutti considerati animali da compagnia.

La maggior parte degli esotici o non convenzionali sono comunque animali selvatici, anche se vivono in cattività.

Nelle informazioni generali si precisa che il trattamento degli animali deve essere rispettoso, che bisogna fornire a ogni specie una vita consona, senza deviazioni e “umanizzazioni” che ledono le loro libertà e dignità.

Alcune specie che in Italia sono liberamente vendute e detenute senza particolari vincoli (fatta eccezione del documento CITES all’atto di vendita), come grosse ara o cacatua, in Svizzera richiedono autorizzazioni particolari che sono rilasciate solo se i requisiti minimi gestionali sono soddisfatti.

Nel documento si legge infatti che chi richiede un’autorizzazione alla detenzione di pappagalli di grossa taglia deve presentare un attestato di competenza.

Questo può essere conseguito tramite un corso riconosciuto dall’USAV (Ufficio federale della Sicurezza Alimentare e di Veterinaria) oppure in seguito a un periodo di pratica non inferiore alle 3 settimane.

A tal riguardo sono elencate una serie di organizzazioni riconosciute per la formazione dei detentori privati di animali selvatici.

Requisiti svizzeri per la detenzione degli esotici

Pappagalli

I pappagalli, proprio per le loro caratteristiche etologiche e sociali, in Svizzera devono essere detenuti in coppia, in voliere interne di 10 m2 per un volume di 30 m2 minimi.

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Per ogni esemplare introdotto si deve aumentare la volumetria di 1 m2.

Le voliere devono essere arredate con grossi rami su cui i pappagalli possono arrampicarsi e nel caso “rosicchiare” col becco, una bacinella capiente in cui fare il bagno e della lettiera idonea sul fondo.

La voliera al bisogno deve poter essere suddivisibile.

Tutte le informazioni per una scelta consapevole

In questo Paese i requisiti minimi di detenzione, l’alimentazione corretta, il rispetto delle caratteristiche etologiche di ogni animale e della necessaria socialità sono estesi a tutte le categorie di animali esotici o non convenzionali detenibili, quali furetti, cavie, canarini, pappagallini ondulati e rettili di vario genere.

I cittadini svizzeri hanno a disposizione opuscoli specifici in cui reperire le informazioni e le normative per poter vivere un’esperienza consapevole, rispettosa e serena con l’animale da compagnia prescelto.

In ogni opuscolo è dedicato un paragrafo alla scelta consapevole, legata ad esempio alla longevità, all’aspettativa di vita di alcune specie e alla loro crescita, ma anche alla ricerca di venditori seri e affidabili.

L’ambiente di vita delle varie categorie o specie più comunemente commercializzate è descritto con particolari pratici (misure di gabbie o terrari, arredi, lampade, riscaldamento, ecc.) e contemporaneamente sono indicati i requisiti minimi legali.

Dunque, un pappagallino ondulato in Svizzera non conduce la sua esistenza in un’angusta gabbietta, ma deve essere ospitato in una voliera assieme ad almeno altri tre esemplari, essendo un animale che vive in natura in grandi stormi.

Una Testudo hermanni deve avere a disposizione un recinto in giardino, arredato con arbusti per ripararsi dal sole, erbe di prato, nascondigli e ripari e per evitare le fughe il recinto deve essere alto almeno 40 cm.

Per alcune tartarughe, poi, si devono prevedere ripari in serra quando la temperatura scende al sotto di quella indicata per la loro specie.

Certamente non è prevista, né incoraggiata la detenzione e l’allevamento in terrazzo, in balcone o in casa sulle piastrelle…

I giusti consigli per la detenzione di animali esotici

Certo, Internet fornisce tantissime informazioni, opinioni ed esperienze, e le associazioni serie di allevatori, di hobbisti e di estimatori possono dare indicazioni preziose ai privati cittadini che vogliono approcciarsi agli animali esotici o selvatici che possono essere detenuti come pet.

Solo il Medico veterinario esperto, qualificato, formato all’interno di società specialistiche e Atenei però resta (e deve restare) il primo punto di riferimento per la salute sia fisica che mentale di queste specie, spesso poco conosciute.

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