Danni causati da cani randagi, di chi è la responsabilità?

Si prospettano tempi duri per automobilisti, motociclisti e forse anche ciclisti a cui un cane randagio dovesse tagliare improvvisamente la strada. Non bisogna però dimenticare che la vera vittima sarà comunque sempre quest’ultimo, prima di tutto per essere stato lasciato nella condizione di vagare senza cure.

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A cura di: Dott.ssa Paola Fossati

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L’esistenza dei cani randagi è un problema non soltanto per il benessere degli animali stessi, che si trovano privi di riferimenti per il proprio sostentamento, ma anche per la società, la cui sicurezza può essere messa a rischio dal punto di vista sanitario, dell’incolumità pubblica e anche a causa degli eventuali incidenti che i cani, vagando, possono causare, “scontrandosi”con la circolazione stradale.

Danni causati da cani randagi e responsabilità

In tutti i casi, oltre al danno che può essere provocato, si crea la necessità di individuare le eventuali responsabilità “umane” (intese come quelle contingenti e tralasciando quelle, pure rilevanti, che sono all’origine del fenomeno del randagismo in sé).

Queste possono riguardare sia le persone fisiche, le quali abbiano il cane nella propria sfera di controllo, sia enti e istituzioni che siano tenuti a garantire la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica da inconvenienti causati da animali randagi.

Dal punto di vista della classificazione giuridica, il randagismo canino è inquadrato dalla Legge n.281/91 in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, che tutela i cani vaganti e demanda alle Regioni il compito di adottare programmi di prevenzione del randagismo stesso, nel rispettivo ambito territoriale.

Comuni e Servizio veterinario pubblico devono provvedere ai cani vaganti

Le Autorità comunali e i Servizi veterinari pubblici devono gestire le attività dei programmi. Tra queste, si annovera il servizio di controllo e cattura dei cani vaganti.

Ogni Regione ne decide la regolamentazione, affidandola ai Comuni oppure al Servizio veterinario pubblico.

L’individuazione della specifica competenza consente il riconoscimento della relativa responsabilità. Questo è un aspetto importante per quanto riguarda le conseguenze dei danni causati dai cani randagi, quali aggressioni o incidenti stradali.

Vuoi saperne di più sul randagismo?

Coinvolta per dirimere questioni di contenzioso originate da questo genere di contingenze, la Corte di Cassazione si è più volte espressa negli ultimi anni al fine di definire i principi per l’attribuzione delle responsabilità per danni causati da animali vaganti liberi sul territorio e privi di proprietario.

L’orientamento delle sentenze non è sempre stato univoco. Secondo diverse pronunce, infatti, l’ente responsabile è stato identificato, di volta in volta, o nel Comune o nel Servizio veterinario pubblico.

Risarcimento? Dimostrare le omissioni nel servizio dell’Ente preposto al controllo dei cani randagi

Tuttavia, la Cassazione ha sottolineato che esiste una sostanziale “impossibilità da parte degli enti preposti alla vigilanza e cattura dei randagi in maniera costante ed assoluta”.

Quindi, in caso di incidente causato da un cane randagio, il danneggiato deve fornire la prova che siano stati omessi la cattura e il ricovero in canile del cane stesso e che ciò sia avvenuto per comportamento colposo dell’ente preposto.

In poche parole: per avere il risarcimento, il danneggiato deve dimostrare, oltre alla dinamica dell’impatto con il cane, anche il fatto che l’ente o gli enti di volta in volta preposti a farlo abbiano omesso di compiere gli interventi necessari a impedire la presenza del cane stesso, pur sapendo della sua presenza.

Una precisione richiesta tenendo conto del fatto che, evidentemente, un controllo
sistematico e capillare del territorio per le attività di accalappiamento dei cani non si può pretendere.

Quindi serve che, ogni volta, ci sia stata in precedenza la specifica segnalazione, altrimenti non sarà ritenuto “ragionevole” esigere il riconoscimento del danno.

FONTE: LaSettimanaVeterinaria

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