La responsabilità di chi detiene un animale in caso di danni: qual è?

La responsabilità dei danni causati da un animale non è sempre del proprietario. Secondo la legge, il detentore di un cane ha l’obbligo di controllarlo e custodirlo, adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi o altri problemi.

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A cura di: Dott.ssa Paola Fossati

responsabilità di chi detiene un animale
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Qual’è la responsabilità di chi detiene un animale? La Corte di Cassazione ha chiarito in diverse occasioni il principio secondo il quale la persona che accudisce un animale e, per questo, lo ha con sé (lo detiene) è responsabile degli eventuali danni che l’animale stesso dovesse causare (Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n. 34813 del 27/09/2010, n. 17145 del 05/04/2017).

Il detentore di un cane assume una posizione di garanzia con il conseguente obbligo di controllare e custodire l’animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, a prescindere dalla formale proprietà dell’animale”.

Se questi danni derivano da aggressioni, che causano lesioni personali a qualcuno, il detentore dovrà rispondere di omessa custodia, in base a quanto previsto dall’art. 672 c.p. che punisce con la sanzione amministrativa da 25,00 a 258,00 Euro chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta.

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Per essere responsabili non è necessario essere i proprietari

È importante specificare che tale responsabilità prescinde dalla proprietà dell’animale. Significa che l’obbligo di garantire una attenta custodia, applicando la massima diligenza richiesta dalle circostanze per custodire e sorvegliare l’animale, sorge in ogni situazione in cui si crei una relazione tra l’animale e una data persona, anche  se si tratta di semplice detenzione e questa persona non è il proprietario.

L’articolo 672 c.p. ricollega, infatti, la responsabilità al possesso del cane, da considerarsi come detenzione materiale e di fatto. È considerato, invece, irrilevante ogni riferimento alla legittima proprietà.

La responsabilità per danno causato da animali, nel Codice civile

Questo principio vale, in parte, anche per stabilire il dovere di risarcimento nelle cause civili. Infatti, l’art. 2052 c.c. prevede che: “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. La persona che “se ne serve” è, di fatto, il detentore.

Si richiede che il detentore abbia possibilità di controllo sull’animale e, inoltre, che il rapporto con lo stesso sia autonomo e di una certa durata, non solo temporaneo.

Concludendo: fare molta attenzione!

È necessario fare molta attenzione ogni volta che si accetta di prendere in custodia un animale di altri, proprio perché, come ha ricordato la Corte di Cassazione,  “l’obbligo di custodia sorge ogniqualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona” e questo fa nascere le responsabilità.

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