Qual è la posizione giuridica dell’animale nell’ordinamento italiano?

La posizione giuridica dell’animale nell’ordinamento italiano è attualmente quella di res, ma la Commissione europea è favorevole a un’interpretazione diversa.

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A cura di: Dott.ssa Paola Fossati

posizione giuridica di un animale
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La posizione giuridica dell’animale nell’ordinamento italiano attuale è sostanzialmente ancora impostata secondo la classificazione romana, che pone gli animali non umani all’interno delle res o beni mobili.

Pertanto, dal punto di vista civilistico, gli animali sono qualificati come cose e suddivisi in: domestici, selvatici, mansuefatti.

La prima categoria comprende soggetti che dipendono totalmente dall’uomo per il sostentamento, il ricovero e le cure e che possono essere acquisiti in proprietà privata.

Gli animali selvatici sono, invece, patrimonio indisponibile dello Stato e protetti in quanto tali. Mentre i mansuefatti sono gli animali che sono stati abituati a tornare presso il luogo in cui usualmente dimorano (si parla di consuetudo revertendi dell’animale).

Il codice civile se ne occupa per garantire al loro proprietario il diritto a inseguirli nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per l’eventuale danno (art. 925 Cc).

La distinzione di diverse categorie giuridiche di appartenenza degli animali rileva non tanto da un punto di vista descrittivo, quanto piuttosto al fine di consentire l’esatta individuazione delle norme da applicare agli animali stessi, nelle diverse circostanze in cui essi siano coinvolti e resi oggetto del diritto.

In alcuni casi è possibile individuare altresì alcune sotto-categorie, che, a volte sono solo convenzionali, indicative, ad esempio, di attitudini o finalità di detenzione degli animali da parte dell’uomo (da reddito, da compagnia, da laboratorio ecc.), mentre altre volte corrispondono a gruppi di animali resi destinatari di specifiche previsioni normative (gal- line ovaiole, fauna selvatica).

Sebbene la posizione giuridica classifica gli animali secondo un determinato criterio, è importante ricordare la considerazione degli animali come esseri senzienti verso la quale si orienta il codice penale. Quest’ultima supera la considerazione puramente oggettivistica dei non umani, per tutelarli come portatori di interessi propri.

Per quanto riguarda la categoria degli animali selvatici, si può evidenziare che il diritto opera una distinzione interna, tra i selvatici rari e quelli comuni.

Tale differenza si traduce, dal punto di vista normativo, in una condizione di protezione particolare prevista a vantaggio dei primi, che non è assicurata, invece, ai secondi.

Da qui l’importanza di definire la nozione di specie “protette”, in riferimento alle specie selvatiche, individuando il novero di tutte quelle considerate tali e alle quali si possono, quindi, applicare le relative previsioni di legge.

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