Ingresso ai cani nei luoghi pubblici: si può vietare o no?

Le regole per l’ingresso degli animali nelle strutture e negli spazi aperti, pubblici e privati, sono stabilite da diverse norme, sia di livello nazionale sia locali. Per questo ci possono essere differenze nella libertà di portare sempre con sé il proprio cane o un altro animale da compagnia.

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A cura di: Dott.ssa Paola Fossati

ingresso ai cani
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È possibile vietare l’ingresso ai cani? Molto spesso i proprietari di animali (e non) si chiedono se i cani e gli altri animali da compagnia possano entrare in bar, nei negozi o nelle strutture pubbliche. Oppure ancora, se possono accedere alle spiagge.

Per rispondere è necessario sapere cosa dice la legge.

A livello nazionale, il Regolamento di Polizia veterinaria prevede che i cani possono essere portati nelle vie o negli altri luoghi aperti al pubblico solo se sono tenuti al guinzaglio o se hanno la museruola.

Sempre secondo il Regolamento di Polizia veterinaria, devono avere contemporaneamente sia il guinzaglio sia la museruola quando sono condotti sui mezzi di trasporto pubblici oppure nei locali pubblici.

Più di recente, il Ministero della Salute ha validato il Manuale della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), nel quale si legge che è consentito l’accesso ai cani nelle zone aperte al pubblico di bar e ristoranti, a condizione che siano muniti di guinzaglio e museruola.

Sono considerati “pubblici” i luoghi, di proprietà del demanio dello Stato, che sono accessibili al pubblico (ad esempio gli uffici e, in generale, le strutture pubbliche).

Sono “aperti al pubblico” i luoghi che, pur essendo di proprietà privata, sono accessibili al pubblico secondo le regole di accesso e le limitazioni stabilite dal proprietario o gestore.

Il cane non deve entrare a contatto con gli alimenti

Resta il divieto di introdurre cani o altri animali domestici nei locali dove si preparano, manipolano, trattano e conservano gli alimenti (ad esempio nelle cucine), come stabilito anche dal Regolamento n. 852/2004/CE, che vuole impedire le contaminazioni degli alimenti stessi.

A questo proposito, sempre il Ministero ha specificato, con due note successive (n. 11359/2017 e n. 23712/2017), che all’interno o all’esterno degli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti, possono essere predisposti appositi locali o spazi in cui accogliere gli animali.

Inoltre, nel caso in cui esistano regolamenti locali che autorizzano l’ingresso degli animali negli spazi di vendita, l’esercente deve garantire che gli animali non possano entrare in contatto diretto o indiretto con gli alimenti, sia sfusi che confezionati, dei quali devono sempre essere garantire igiene e sicurezza.

Dunque, non esiste un divieto assoluto di ingresso ai cani negli esercizi commerciali, ma devono essere rispettate speciali cautele in quelli in cui sono presenti sostanze alimentari.

Il diritto decisionale del gestore dell’esercizio commerciale sull’ingresso ai cani

Bisogna tenere presente che il gestore di una struttura aperta al pubblico può sempre decidere di non consentire l’accesso degli animali, in forza del suo diritto di stabilire le regole di accesso a una proprietà privata, seppure aperta al pubblico.

Tuttavia, è sempre opportuno informarsi sull’esistenza di specifici regolamenti locali in materia, attraverso i quali, ad esempio, i Comuni possono imporre che i gestori di esercizi commerciali, che vogliano esercitare il succitato diritto di vietare ai clienti di introdurre animali richiedano e ottengano un’autorizzazione, che di fatto “avalli” tale divieto.

In questo caso si crea anche l’obbligo di esporre all’ingresso, in posizione ben vsibile, un cartello con specifico avviso che gli animali non sono ammessi.

Illegittimo il divieto di ingresso ai cani in giardini e parchi pubblici

I giudici dei Tribunali amministrativi hanno, finora, confermato un orientamento costante a ritenere illegittime le ordinanze comunali che dispongono il divieto d’ingresso dei cani nei parchi pubblici e nelle altre aree destinate a verde pubblico.

Questo divieto è, infatti, ritenuto creare un limite eccessivo alla libertà di circolazione delle persone, sproporzionato rispetto al pur condivisibile intento di tutelare i cittadini e mantenere il decoro e l’igiene pubblica.

Secondo i giudici, basterebbero un miglioramento dei controlli e l’applicazione di sanzioni a carico dei proprietari o detentori dei cani, qualora non rispettino l’obbligo di custodirli con i mezzi prescritti (guinzaglio, museruola) e non rimuovano le eventuali deiezioni.

Cani in spiaggia, si o no?

Attualmente, nessuna legge nazionale regolamenta l’accesso degli animali alle spiagge libere e alle acque demaniali. Pertanto, in assenza di espliciti divieti regionali, comunali o delle autorità marittime valgono le regole generali che prevedono l’obbligo di guinzaglio e/o museruola.

Ma è, dunque, importante informarsi sull’esistenza di provvedimenti locali.

Quest’anno, ad esempio, la Regione Emilia Romagna ha emanato un’Ordinanza (N. 1/2018) con cui ha previsto che i Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono individuare le aree dove è consentito l’accesso dei cani sulla battigia e nello specchio d’acqua antistante, purché i cani stessi siano in regola con tutte le prescrizioni di legge e purché non siano pericolosi né arrechino disturbo alla quiete pubblica.

Come nel caso dei giardini e parchi pubblici, comunque, gli eventuali divieti devono essere proporzionati e ben motivati e circostanziati, formalmente corretti nonché chiaramente comunicati all’utenza, per essere considerati legittimi.

Sono sempre esclusi dalle limitazioni di accesso o cani di salvataggio impegnati per i servizi di salvamento e i cani guida per non vedenti.

È interessante ricordare che la giustizia amministrativa si è espressa anche a proposito dell’accesso dei cani alle spiagge, precisando che, l’esistenza di aree attrezzate dove si possono portare gli animali non apre alla facoltà di condurre i cani su tutto l’arenile, sempre per questioni igieniche e di pulizia.

Le regole per le spiagge private e l’ingresso ai cani

Il titolare della concessione su una spiaggia può vietare l’accesso agli animali nel proprio lido e stabilimento balneare o, al contrario, può chiedere al Comune un’autorizzazione a consentirne la presenza.

Nota 1

Per i cani-guida dei non vedenti è previsto l’obbligo per i titolari di esercizi aperti al pubblico di farli accedere anche senza museruola (L. 37/1974).

Nota 2

Il proprietario è responsabile del corretto comportamento del cane

Nota 3

Per quanto riguarda le modalità di conduzione al guinzaglio, si ricordano gli obblighi previsti dall’Ordinanza vigente in materia di tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità’ di persone o animali  o su richiesta delle autorità’ competenti.

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