Cosa cambia nel trasporto di animali all’interno dell’Unione Europea?

Il provvedimento attuativo della Direttiva 2013/31/Ue è stato approvato dal Governo lo scorso 8 maggio. Ecco cosa cambia.

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trasporto di animali
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Con riferimento al trasporto di animali, è stato approvato in sede definitiva lo schema di decreto per l’attuazione della Direttiva europea n. 2013/31/Ue in materia di norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione Europea di cani, gatti e furetti.

L’obiettivo del legislatore europeo era quello di aggiornare le disposizioni vigenti (Direttiva n. 92/65/Cee, recepita con Dlgs n. 633/1996) e assicurare un più alto livello di tutela sanitaria e di benessere degli animali oggetto di scambi tra i Paesi membri e anche di importazione dai Paesi terzi.

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Il nuovo provvedimento modifica il Dlgs n. 633/1996, tenendo conto anche delle nuove disposizioni introdotte dal Reg. n. 576/2013/Ue sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nel cui novero rientrano cani, gatti e furetti.

In particolare, sono stati previsti requisiti e condizioni sanitarie specifici per le specie animali interessate.

Le modifiche apportate sono limitate e interessano solo alcune disposizioni che riguardano:

  • prevenzione del rischio sanitario connesso alla commercializzazione dei cuccioli non vaccinati per la rabbia;
  • estensione da 24 ore a 48 ore del lasso di tempo anteriore alla partenza in cui va effettuato l’esame clinico obbligatorio sugli animali;
  • garanzie di massima tutela del benessere di cani, gatti e furetti nei trasporti.

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LE DISPOSIZIONI SUL TRASPORTO DI ANIMALI RELATIVE A CANI, GATTI E FURETTI

In sostanza, per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti dovranno:

  • soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 6 e, ove applicabile, all’articolo 6 del Regolamento (Ue) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia;
  • essere sottoposti a un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione da un veterinario abilitato dall’autorità competente;
  • essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario, firmato da un veterinario ufficiale, che attesti che un veterinario abilitato dall’autorità competente ha documentato che al momento dell’esame gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto a norma del Reg. n. 1/2005/Ce sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Per l’importazione di cani, gatti e furetti, si prevede che le condizioni di importazione siano almeno equivalenti a quelle stabilite dalla norma (identificazione con microchip, vaccinazione per la rabbia da eseguirsi a partire dalle dodici settimane d’età, passaporto individuale comunitario).

Il provvedimento attuativo della Direttiva è stato approvato dal Governo in sede definitiva, dopo l’acquisizione e alla luce dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, in data 8 maggio 2015.

L’Italia – in ritardo sul recepimento della Direttiva in questione – a gennaio aveva ricevuto un avviso di infrazione con messa in mora, da parte della Commissione europea.

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