Benessere degli animali sportivi: ecco cosa dice il nuovo Decreto

La normativa tutelerà il benessere degli animali impiegati in attività e competizioni sportive; al suo interno, una disciplina specifica è riservata al cavallo atleta. Un passo in avanti verso una maggiore tutela di animali definiti enfaticamente “sportivi” o “atleti”.

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A cura di: Dott.ssa Paola Fossati

benessere degli animali sportivi
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Una specifica sezione del Decreto n.36/2021 (Titolo IV del Dgls) si propone di offrire una disciplina unitaria finalizzata a garantire il benessere degli animali sportivi, ovvero quelli impiegati in attività sportive, e a definire i limiti per la loro ammissione a manifestazioni e competizioni sportive.

Dall’altra parte, l’esercizio dell’attività sportiva è considerato tale anche quando a svolgerlo sono gli animali che, a vario titolo, rientrano nelle diverse attività a cui sono destinati.

A chi è rivolto il Decreto per il benessere degli animali sportivi?

Le disposizioni generali contenute nel Titolo IV sono rivolte a chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive.

Il Decreto stabilisce, inoltre, che ogni animale deve possedere un documento di identità anagrafica, che dovrà essere intestato a una persona fisica maggiorenne oppure a una persona giuridica.

Tali figure si assumono i doveri di custodia, di mantenimento e di cura dei loro animali.

Dovranno, inoltre, stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall’animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.

Vietato sottoporre gli animali a metodi di allenamento che minano la loro salute

I detentori degli animali impiegati in attività sportive devono preservarne il benessere, curandone l’alimentazione, la salute e garantendo il rispetto delle relative esigenze etologiche.

Inoltre, è vietato sottoporli a metodi di addestramento e di allenamento che possano danneggiarne la salute e il benessere psicofisico, appunto considerando che sono esseri senzienti.

Nello stesso spirito, è altresì vietato l’uso di qualsiasi metodo di coercizione o costrizione così come l’utilizzo di mezzi o dispositivi che, oltre a ledere l’integrità psicofisica degli animali, possano provocare loro sofferenza.

I metodi di addestramento ammessi devono tenere conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.

Gare e allenamenti

Per quanto riguarda la partecipazione alle gare e agli allenamenti, devono essere esclusi gli animali il cui stato fisiologico risulti incompatibile con lo sforzo richiesto, come nel caso di animali in stato di gravidanza avanzata o in allattamento.

Anche la bardatura e, più in generale, tutte le attrezzature necessarie per esercitare l’attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonee a evitare all’animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.

Il legislatore ha preso in considerazione anche le caratteristiche tecniche dei percorsi: piste, campi e aree di gara o altri circuiti indicati con qualsiasi denominazione.

Tali strutture nonché tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell’incolumità degli animali.

Gli spazi e i ricoveri destinati a custodire gli animali devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.

Il benessere del cavallo atleta

Le disposizioni specifiche per la disciplina del benessere animale negli sport equestri contengono una definizione precisa del “cavallo atleta”, individuato in sintesi come: un equide registrato, dichiarato non destinato alla produzione alimentare e iscritto al “repertorio dei cavalli atleti” presso specifiche Federazioni o Enti di Promozione Sportiva (art. 22, Dlgs. n. 36/2021).

Perché possa essere ammesso a una manifestazione o competizione o altra attività sportiva il cavallo deve essere sottoposto annualmente a “visita veterinaria sportiva”, da parte di un medico veterinario abilitato, che possa anche attuare le profilassi vaccinali prescritte.

La visita è finalizzata ad accertare l’idoneità dell’equide a svolgere l’attività.

L’organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento degli eventi stessi.

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