Animali domestici in condominio: diritti, doveri e regole da rispettare

Oggi, il Codice civile stabilisce che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Esistono, però, alcune norme di comportamento da rispettare.

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A cura di: Dott.ssa Paola Fossati

animali domestici in condominio
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Una recente modifica del Codice civile impedisce che sia vietata la detenzione di animali domestici in condominio.

Come motivazione, si specifica che un tale divieto equivarrebbe a menomare i diritti personali e individuali dei proprietari degli appartamenti.

In pratica, si riconosce che gli animali occupano ormai un posto di rilevo nelle famiglie e, in generale, nella vita delle persone che decidono di tenerli con sé, quindi anche nella propria casa.

Per questo, il legislatore li tutela e tutela anche la relazione affettiva uomo-animale, che si instaura.

Diverso sarebbe il caso in cui il divieto fosse previsto dal contratto di locazione dell’appartamento, perché, allora, avrebbe natura contrattuale e lo si considererebbe liberamente accettato dall’inquilino.

Quali sono le regole da rispettare? 

La presenza degli animali non deve creare disturbo, pericolo o altri problemi ai residenti o a chi viene in visita nel condominio.

Per questo:

• gli animali non possono essere lasciati liberi nelle aree comuni senza adottare le opportune cautele; ad esempio, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e, se aggressivi, devono indossare la museruola;
• i proprietari devono garantire che i loro animali non disturbino la quiete e non compromettano l’igiene dei luoghi;
• gli animali non possono essere lasciati soli in casa o sul balcone, se da questo derivano danni alla loro integrità psico-fisica oppure disturbo ai condomini; in questi casi, a carico del proprietario si possono configurare i reati di abbandono di animali o di disturbo della quiete pubblica, qualora siano superati i limiti della normale tollerabilità (per odori, derivanti da cattiva igiene oppure rumori causati dall’abbaiare continuo). Per stabilire con certezza questi limiti siano superati, sarà necessario procedere ad un accertamento tecnico.

Quando si possono allontanare gli animali dal condominio?

Un animale può essere allontanato da un condominio solo in casi di particolare gravità, quando ad esempio, sia causa di problemi igienico-sanitari o di disturbo in forme particolarmente intollerabili oppure qualora sia riconosciuto come pericoloso. Tutte queste condizioni devono essere documentate e, allo scopo, si può chiamare il Servizio veterinario pubblico.

L’animale domestico può accedere alle parti comuni?

Secondo le altre norme del Codice civile che regolamentano la vita in condominio, devono essere garantiti a ogni condomino il pieno e libero uso e godimento delle parti comuni, senza impedire agli altri di fare lo stesso.

In base a questo principio, l’animale può accedere agli spazi comuni (comprese le scale e l’ascensore) purché non crei problemi di igiene o sicurezza.

Rimane comunque valida la responsabilità civile, vigente a carico dei proprietari o dei detentori degli animali, in caso questi causino danni o lesioni a persone, altri animali o cose.

Significa che il proprietario o il detentore, che aveva il compito di vigilare sull’animale nel momento in cui questo ha causato il danno, dovrà risarcire il danneggiato. 

Attenzione alla definizione di “animale domestico”

Il Codice civile non consente più di vietare la detenzione in condominio di “animali domestici”. Non spiega, però, quali specie possono rientrare in questa definizione.

Poiché le leggi esistenti forniscono più che altro definizioni descrittive di tale categoria di animali (senza fornire elenchi), con riferimento generale a quelli che tradizionalmente vivono con l’uomo e da questo dipendono, si deve ritenere che nei condomini si possano liberamente tenere le specie che più comunemente e da più tempo sono scelte per finalità di affezione o compagnia (come cani o gatti o pesci ornamentali).

Tale interpretazione trova una conferma nei lavori parlamentari che hanno preceduto la modifica al Codice civile.

Questo significa che deve ritenersi, invece ancora garantita la possibilità di impedire la presenza in condominio di animali esotici (come ad esempio i serpenti o gli altri rettili).

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