Tenere un cane quando si vive in affitto, è consentito? Parla il Codice Civile

Il divieto di detenere animali in condominio è stato abolito per chi è proprietario di casa. Ma se ad avere il cane è un inquilino in affitto?

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A cura di: Dott.ssa Paola Fossati

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Non esiste il diritto a tenere con sé un cane o un altro animale da compagnia, quando si vive in affitto. Ma vediamoci chiaro e capiamo il perché.

La riforma del condominio ha inserito nel Codice Civile (art. 1138 c.c.) la norma per cui il regolamento dell’immobile non può contenere il divieto di possedere o detenere un cane o altri animali domestici. Bisogna avere ben chiaro, però, che si tratta di una previsione che tutela chi è condomino, quindi proprietario di un appartamento, e non vale per gli inquilini, ovvero coloro che vivono in affitto.

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Infatti, chi stipula un contratto d’affitto non ha un rapporto diretto con il condominio, bensì con il padrone di casa.

Quest’ultimo, applicando l’autonomia negoziale che caratterizza anche questo tipo di contratti, è libero di inserire una clausola che impedisca l’accesso degli animali nel suo appartamento concesso in locazione.

Cosa bisogna sapere, quando si firma un contratto di affitto e si possiede un cane?

Quando si possiede un cane o un altro animale domestico e si pensa prendere in affitto una casa, è necessario controllare se il contratto di affitto vieta la detenzione di animali.
Una clausola di questo tipo, espressamente proposta e liberamente accettata e sottoscritta, è infatti valida e il suo mancato rispetto sarebbe causa di risoluzione del contratto per inadempimento. In pratica, bisognerebbe lasciare l’abitazione.
Nel caso in cui il contratto di locazione non contenesse alcun divieto, è comunque importante verificare se il condominio prevede limitazioni alla detenzione di animali, che siano state approvate all’unanimità dall’assemblea oppure che siano contenute in un regolamento condominiale di tipo contrattuale (cioè il tipo di regolamento che viene  predisposto dall’originario unico proprietario o costruttore dello stabile condominiale).
Infatti, alcuni approfondimenti della giurisprudenza hanno affermato che la detenzione di animali in un condominio, nelle singole proprietà esclusive, può essere vietata con l’unanimità dei consensi (se tutti i condòmini sono d’accordo nell’impedire l’ingresso di animali, il divieto può considerarsi legittimo) oppure se il proprietario dell’immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento (regolamento contrattuale).
È anche vero che, di recente, un Tribunale (Trib. Cagliari, ord. n. 7170/2014 del 22.07.2016)  ha chiarito che tutte le clausole di divieto contenute nei regolamenti condominiali, anche se approvate all’unanimità o contrattuali, sono diventate automaticamente nulle dopo la riforma.
Tuttavia, non potendosi parlare ancora di giurisprudenza consolidata, è meglio informarsi in anticipo in merito alla posizione del condominio ed eventualmente confrontarsi con l’assemblea e con l’amministratore, anche facendo presente l’esistenza di pronunce di giurisprudenza come quella sopra riportata, al fine di evitare futuri problemi.

Come comportarsi, quando si porta un animale domestico in un appartamento in affitto?

Il codice civile impone a chiunque prenda in affitto un’abitazione di conservarla in buone condizioni, con la diligenza del buon padre di famiglia e servendosene per l’uso determinato nel contratto.
Inoltre, l’inquilino è tenuto a rispettare le regole generali della convivenza in condominio, compresa la disciplina dell’uso delle parti comuni.
Questo comporta, per l’inquilino stesso, la necessità di vigilare sempre sul proprio animale, evitando che arrechi molestie ai vicini con odori sgradevoli e, soprattutto, producendo rumori (il disturbo della quiete e del riposo delle persone è punito come reato).

Si può accusare un gatto di “violazione di domicilio?”

Il cane dovrà sempre essere assicurato al guinzaglio, quando lo si porta fuori casa, e si dovrà impedire con scrupolo che sporchi, rimuovendo prontamente eventuali deiezioni.
È importante tenere presente che, in caso di danni o disturbi, chi ne risponde è sempre il proprietario dell’animale e quindi gli altri abitanti del condominio, se volessero far cessare i problemi e richiedere un risarcimento, dovrebbero agire contro quest’ultimo e non contro il proprietario della casa concessa in affitto.

Ma davvero non si può parlare di “diritto ad avere un cane o un altro animale domestico”, quando si abita in affitto?

L’articolo 1138 del Codice Civile sancisce che, in un condominio, “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“.
Nulla si precisa in merito alla presenza di animali in un appartamento concesso in locazione e, come detto, nel contratto di affitto possono essere contenute valide clausole che la impediscano.
Ma la stessa giurisprudenza, che non si è ancora dimostrata unanime rispetto alla possibilità che alcuni tipi di regolamento condominiale possano prevalere sulle norme del codice civile, ha riconosciuto che  “Il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia” (Trib. Varese 7 dicembre 2011), da salvaguardare al pari di ogni altro rapporto familiare.

La Costituzione sovrasta il contratto di locazione?

Quanto basta per concludere che la presenza di un animale in un immobile affittato non dovrebbe essere ritenuta illecita a priori.
Anche questa pronuncia potrà essere fatta presente al futuro padrone di casa, per convincerlo a non introdurre clausole di divieto riferite agli animali nel contratto di affitto.
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