Cosa sono le specie aliene invasive? Sono pericolose?

Attualmente si stimano oltre 12.000 specie "aliene" introdotte in Europa di cui il 10-15% risultano potenzialmente dannose. Nel territorio italiano sono circa 3.000 le specie aliene invasive.

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A cura di: Dott. Kiumars Khadivi-Dinboli

specie aliene
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Cosa sono le specie aliene? Le specie identificate come “aliene” sono piante, animali e altri organismi introdotti dall’uomo, accidentalmente o volontariamente, al di fuori della loro area di origine, cioè al di fuori del loro habitat naturale.

Attualmente si stimano oltre 12.000 specie “aliene” introdotte in Europa di cui il 10-15% risultano potenzialmente dannose. Nel territorio italiano sono circa 3.000 le specie aliene invasive.

Si stima un incremento di 96% negli ultimi 30 anni. Viene ritenuto che oltre 1300 di queste specie “aliene” distribuite nell’ambiente, abbiano provocato un gravissimo danno all’habitat e all’ecosistema e rappresentando la seconda principale minaccia verso la biodiversità globale, sono inoltre responsabili del 54% dell’estinzione delle specie animali autoctone, a causa di attività predatoria o per competizione per le risorse e per gli ambienti necessarie alle specie locali.

Oltre al danno ambientale, alcune specie possono essere pericolose per la salute pubblica e animale, agendo come vettori di patologie.

Infine alcune specie provocano danni economici non indifferenti, stimati intorno ai 12,5 miliardi di euro all’anno in Europa all’agricoltura, foreste e infrastrutture.

La lista delle specie aliene

La lista delle specie esotiche invasive (piante e animali) è soggetta a continui cambiamenti e aggiunte.

Attualmente sono elencate 49 specie esotiche invasive più pericolose e considerate “di importanza unionale”, di queste specie 33 sono presenti sul territorio italiano.

Le specie aliene invasive di rilevanza unionale elencate nella lista sono:

Piante

  • Erba degli alligatori (Alternanthera philoxeroides)
  • Pianta dei pappagalli (Asclepias syriaca)
  • Baccaris (Baccharis halimifolia)
  • Giacinto d’acqua (Eichhornia crassipes)
  • Peste d’acqua di Nuttall (Elodea nuttallii)
  • Panace di Mantegazza (Heracleum mantegazzianum)
  • Soldinella reniforme (Hydrocotyle ranunculoides)
  • Balsamina ghiandolosa (Impatiens glandulifera)
  • Peste d’acqua arcuata (Lagarosiphon major)
  • Porracchia a grandi fiori (Ludwigia grandiflora)
  • Porracchia plepoide (Ludwigia peploides)
  • Mirofillo acquatico (Myriophyllum aquaticum)
  • Penniseto allungato (Pennisetum setaceum)
  • Kudzu (Pueraria montana var. lobata)

Invertebrati

  • Granchio cinese (Eriocheir sinensis)
  • Gambero americano (Orconectes limosus)
  • Gambero della California (Pacifastacus leniusculus)
  • Gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii)
  • Gambero marmorato (Procambarus fallax f. virginalis)
  • Calabrone asiatico (Vespa velutina nigrithorax)

Pesci

  • Pseudorasbora (Pseudorasbora parva)

Anfibi

  • Rana toro americana (Lithobates catesbeianus)

Rettili

  • Testuggine palustre americana (Trachemys scripta)

Uccelli

  • Oca egiziana (Alopochen aegyptiacus)
  • Gobbo della Giamaica (Oxyura jamaicensis)
  • Ibis sacro (Threskiornis aethiopicus)

Mammiferi

  • Scoiattolo di Pallas (Callosciurus erythraeus)
  • Nutria (Myocastor coypus)
  • Procione (Procyon lotor)
  • Topo muschiato (Ondatra zibethicus)
  • Cane procione (Nyctereutes procyonoides)
  • Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis)
  • Tamia siberiano (Tamias sibiricus)

Il Decreto Legislativo prevede inoltre la possibilità di adottare un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, a cui si applicano le disposizioni e i divieti previsti per le specie esotiche di rilevanza unionale.

Tale elenco potrà essere progressivamente integrato anche sulla base delle richieste di Regioni e Province Autonome.

Cosa fare se si possiede una specie aliena?

I proprietari delle specie aliene invasive di rilevanza unionale precedentemente elencate hanno l’obbligo di denuncia del possesso.

Sono previste disposizioni transitorie per i proprietari non commerciali e per le scorte commerciali.

Le autorità nazionali competenti sono il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) designate per i rapporti con la Commissione europea, relativi all’esecuzione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l’esecuzione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni.

L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è l’ente tecnico scientifico di supporto al Ministero.

Per l’espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto, il Ministero dell’ambiente può avvalersi del supporto del Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri.

Come si fa la denuncia di possesso?

La denuncia deve essere fatto mediante apposita modulistica scaricabile sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il termine per presentare tale denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive è prorogato al 31 agosto 2019.

Il modulo o una certificazione con tutte le informazioni in esso contenute deve essere inviando tramite PEC all’indirizzo: pnm-II@pec.minambiente.it, raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Ministero dell’Ambiente, Direzione Protezione Natura, Divisione II, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 – Roma, oppure per fax al numero: 06-57223468.

La ricevuta di PEC, fax o raccomandata accerterà l’avvenuta denuncia.

Attualmente la denuncia non prevede spese da parte del proprietario denunciante. Non ci sono pericoli di sequestro del animale da compagnia appartenente alle specie “aliene” esotiche invasive a patto che esso venga denunciata. 

Sarà cura del proprietario custodirlo fino al decesso, in modo che non sia possibile l’evasione o l’abbandono nell’ambiente naturale, inoltre sarà cura del proprietario impedirne la riproduzione in caso di possesso di coppie.

Le sanzioni previste dal decreto

Le sanzioni per chiunque violi questo obbligo, non denunciando il possesso, ostacolando i controlli o non rispettando le prescrizioni, possono essere molto gravi e, in casi più gravi, possono arrivare fino a 3 anni di reclusione o con ammende fino a 150.000 euro.

Le sanzioni amministrative sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella misura del 50 %, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché siano destinate alla attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui al presente decreto.

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