Cane che sporca e imbratta: colpevole o non colpevole?

La sentenza della Corte di Cassazione che, di recente, ha dovuto esprimersi per stabilire se lasciare che il cane depositi le sue deiezioni imbrattando il suolo o gli edifici sia un delitto, offre l’occasione per analizzare tale forma di reato e verificare quali presupposti si richieda che ne siano alla base, oltre al fatto in sé, per dichiararne la sussistenza.

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cane che sporca
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Alla Suprema Corte è stato presentato il caso del proprietario di un cane ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 639 comma 2 c.p. per aver permesso al proprio cane “di orinare sulla facciata di un edificio dichiarato di notevole interesse storico architettonico”, imbrattandolo.
L’art. 639 c.p. è contenuto nel TITOLO XIII – Dei delitti contro il patrimonio e punisce, in particolare, il “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”.

Ai sensi del comma 2, se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

La natura di delitto attribuita al reato comporta che, per la sua configurabilità, deve essere riscontrabile il dolo, anche generico. Come è noto, il dolo nel diritto penale è la forma tipica della volontà colpevole.

Si ha dolo generico quando è considerata sufficiente la volontà di compiere il fatto, avendone coscienza, senza che si aggiunga il perseguimento di un fine ulteriore (es. l’arricchimento in caso di furto).

Il dolo generico caratterizza la maggior parte dei reati ed è la forma più grave in cui può realizzarsi il fatto illecito, perché il soggetto che agisce ha piena consapevolezza delle proprie azioni.

Il dolo può configurarsi in forma diretta oppure eventuale. Quando la volontà di produrre un evento dannoso è mirata e intenzionale, il dolo è diretto: il risultato illecito costituisce lo scopo dell’azione.
Tuttavia, talvolta accade che chi agisca non lo faccia perseguendo lo scopo della diretta realizzazione del danno, ma accettando, comunque, l’eventualità che questo avvenga.

Si parla, cioè, di dolo eventuale quando la realizzazione del fatto è prevista e accettata come possibile conseguenza di un comportamento: il soggetto, pur non agendo per produrre l’evento, accetta il rischio che esso accada.

Pertanto, per considerare voluto un certo risultato dannoso, è sufficiente che l’autore lo abbia previsto, abbia previsto anche l’eventuale prezzo da pagare, e abbia comunque agito.

Solo nel caso in cui si agisca sapendo che si potrebbe provocare un danno, ma con la convinzione che questo non succederà, si può escludere l’esistenza del dolo e si parla di colpa.
In particolare, in questi casi, si parla di “colpa cosciente”: si prevede il rischio che da un comportamento possa derivare un reato, ma si è convinti che invece non accadrà. In realtà, quindi, si è sicuri di riuscire a evitarlo e non figurare un individuo colpevole.

In merito, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la colpa cosciente, rispetto al dolo eventuale, si ha nei casi in cui un soggetto “pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo” (Sez. U. sent. n. 38343/2014).

Di fatto, le Sezioni Unite hanno evidenziato che nel dolo c’è la decisione consapevole di trasgredire la legge. Per questo la Corte considera il dolo eventuale “una volontà indiretta”.
Nel caso della colpa cosciente, invece, non si adottano le dovute cautele, pur sapendo che dalla propria condotta possa scaturire il verificarsi di un evento criminoso; in altre parole, si confida nel fatto che questo non accadrà e non si vuole che succeda.

Lasciare che il cane orini su di un muro può dunque configurare davvero un delitto?

Esistono gli estremi per cui si possa ravvisare nel comportamento del proprietario il dolo, per quanto eventuale?
Partendo dalla sentenza, che ha sancito l’assoluzione del proprietario nel caso in esame, si può dedurre di no.

La Corte ritiene che il cane in tali circostanze risponda a un istinto fisiologico e che il suo proprietario non possa intervenire per indirizzarlo.

Peraltro, sempre nella sentenza, si legge che, per ravvisare il dolo, bisognerebbe provare che il proprietario del cane avesse “motivi di astio e rancore” verso il proprietario del bene sporcato dalle deiezioni, tali da aver indotto appositamente tale comportamento dell’animale.

Inoltre la Cassazione ha preso atto che, nel caso in esame, dopo che il cane aveva orinato, il proprietario si era preoccupato di ripulire la parte di muro imbrattata versandovi dell’acqua che portava con sé, circostanza incompatibile con la volontà di macchiare l’edificio.

Bisogna, altresì, verificare che la condizione del bene apparentemente compromesso dalle deiezioni, sia stata davvero peggiorata dal supposto imbrattamento e che non si trattasse di una superficie già malandata in origine. Non importa, invece, che gli effetti dell’azione incidano solo superficialmente o temporaneamente né che la condizione preesistente sia facilmente ripristinabile nell’aspetto originario (Cass. Sez. II sent. n. 5828/2012, n. 28793/2005).

Riassumendo: cane che sporca, colpevole o non colpevole?

Non è imprevedibile che un cane possa rilasciare le proprie deiezioni sulla pubblica via o su di una proprietà altrui e, per questo, qualunque proprietario che porti fuori il cane ne accetta il rischio.

È però vero che non si possono prevedere con assoluta certezza, per ogni animale, il momento e il punto esatti in cui farà i propri bisogni fisiologici.

Si deve, pertanto, puntare sulla riduzione del rischio che gli animali possano sporcare la proprietà di terzi, ma nella consapevolezza che il rischio stesso, per quanto prevedibile, non sia evitabile.

Per questo, si può concludere che, quando un animale sporca fuori casa, la configurazione dell’illecito di imbrattamento di cose altrui si può avere per disattenzione e/o trascuratezza del proprietario (che non raccoglie le deiezioni) oppure per imperizia nella conduzione da parte del detentore (che non riesce a gestirlo e lascia che si muova e sporchi su spazi, edifici, oggetti ecc., pubblici o appartenenti a terzi). Si può ravvisare colpa e non dolo, neppure eventuale.

È interessante osservare che la Corte ha ritenuto comunque ammissibile il fatto che un animale depositi urine o feci in luogo aperto, addirittura specificando che questo comportamento non sarebbe “altrimenti sopprimibile mediante il compimento di azioni verso l’animale, che si porrebbero al confine del maltrattamento nei confronti dello stesso”.

In altre parole, bisogna fare attenzione a dove si porta a passeggio il cane, perché si sa che potrebbe fare i suoi bisogni sulla proprietà altrui, ma se capitasse, bisogna essere pronti a pulire senza inibirlo, per non rischiare di maltrattarlo.

Il riferimento al maltrattamento consente di concludere rimarcando l’importanza di saper riconoscere il dolo, anche eventuale, nei comportamenti.

Anche il maltrattamento, infatti, è un delitto.

Quindi, per sostenere un’accusa in tal senso, bisogna dimostrare che il presunto colpevole, nella sua mente, abbia immaginato che, agendo, avrebbe causato un danno o, almeno, avrebbe rischiato di causarlo, ma abbia agito lo stesso.

L’accettazione che il danno si verificasse o almeno rischiasse di verificarsi potrebbe essere considerata sufficiente per condurre all’incriminazione.

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