La tutela degli animali e la Costituzione: alcune considerazioni

Una recente Legge regionale della Basilicata ha tentato di restituire al Servizio veterinario pubblico la potestà di sopprimere animali d’affezione. Contro tale previsione, l’Avvocatura dello Stato ha però proposto un ricorso, per questione di legittimità costituzionale

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A cura di: Dott.ssa Paola Fossati

tutela degli animali
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Nel 1991, la Legge quadro n. 281, in materia di randagismo e tutela degli animali d’affezione, apriva l’era “no kill” per i cani ospitati nei canili, salvaguardandoli da forme di eutanasia connesse solo alla durata della loro permanenza in dette strutture.

A poco meno di trent’anni dalla sua emanazione, una Legge regionale (Regione Basilicata, LR n. 46/2018) ha tentato di restituire al Servizio veterinario pubblico la potestà di sopprimere animali d’affezione sulla base di questo discutibile parametro.

Contro tale previsione, l’Avvocatura dello Stato ha però proposto un ricorso, per questione di legittimità costituzionale (Ricorso del 5 febbraio 2019). Il legislatore nazionale ha previsto una serie di garanzie a tutela della salute e del benessere degli animali d’affezione, individuandone i principi generali con la sopra citata Legge n. 281/91 (legge quadro) e demandando alle Regioni il compito di darne attuazione a livello locale, secondo le proprie competenze e tenendo conto delle peculiarità territoriali.

Le Regioni hanno la facoltà di applicare metodi e strumenti ritenuti idonei a garantire l’adeguamento dei propri ordinamenti alle azioni previste, tuttavia non possono “tradire” le finalità preordinate dallo Stato.

Significa, in questo caso, che non possono derogare arbitrariamente ai livelli di protezione animale stabiliti a livello nazionale né abbassarne le soglie.

Quando la normativa dettata da una Legge regionale contrasta con precetti gerarchicamente superiori, se ne può chiedere la revisione e, se del caso, la disapplicazione.

Nel caso della Legge in esame, è interessante rimarcare che sono stati ravvisati profili di incostituzionalità, per violazione di diversi principi fondamentali dell’ordinamento statale (precetti costituzionali).

Una simile base di motivazione del ricorso appare di particolare rilievo se si considera che la Costituzione italiana non tutela direttamente gli animali. Viene fatto emergere in quali articoli della Suprema Carta se ne tiene comunque conto, seppure in forma indiretta.

In definitiva, resta ancora molto da fare per la creazione di un sistema normativo che assicuri agli animali tutta la tutela giuridica che sarebbe loro dovuta.

La risposta della Corte costituzionale potrà fornire riscontro alla lettura interpretativa che trova in Costituzione fondamenti applicabili agli animali.

Il riconoscimento diretto della dignità animale come valore di rango costituzionale dovrebbe, però, essere fortemente rivalutato come un passo dirimente e necessario.

FONTE: LaSettimanaVeterinaria

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