I diritti degli animali e la pronuncia del Tribunale di Milano

Gli animali sono stati, finora, considerati come “una serie di cose”. Letteralmente. Il Tribunale di Milano ha, di recente, attirato l’attenzione sul fatto che possono essere identificati anche come un “caso fortuito”.

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A cura di: Dott.ssa Paola Fossati

diritti degli animali
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Gli animali sono trattati dal Codice civile come semplici oggetti, quindi beni. Questa classificazione consente che siano trattati alla stregua di strumenti di cui l’uomo si serve, seppure con i limiti imposti da alcune tutele, garantite da specifiche norme amministrative e da (pochi) articoli del Codice penale, che, di fatto, ne riconoscono anche il valore di esseri viventi.

Tuttavia, nella circostanza che andremo ad analizzare ora, il Tribunale di Milano ha, di recente, attirato l’attenzione sul fatto che possono essere identificati anche come un “caso fortuito”.

La vicenda e la richiesta di risarcimento

La pronuncia del Tribunale di Milano ha avuto origine da un incidente, avvenuto in autostrada e causato da un gatto libero, che aveva attraversato improvvisamente la carreggiata ed era stato investito.

Il proprietario dell’auto aveva chiesto un risarcimento alla società che gestiva il tratto autostradale in cui era avvenuto il fatto, attribuendole la responsabilità per non averlo “custodito” con cura sufficiente a evitare che fosse invaso da un animale (art. 2051 C.c. Danno cagionato da cosa in custodia).

Il proprietario di un bene deve garantire che da tale bene non derivino danni a terzi

Infatti, il Codice civile prevede che il proprietario di un bene o, appunto, il suo custode devono garantire che da tale bene non derivino danni a terzi. Qualora il bene sia una parte di rete stradale o autostradale, ciò significa che il proprietario o il gestore sono tenuti a evitare che siano in condizioni tali da creare rischi per la viabilità.

A questo scopo, ne devono assicurare il controllo e curare la periodica manutenzione, con riferimento all’integrità strutturale e alle eventuali necessità di protezione da intrusioni pericolose per la circolazione dei veicoli.

Dimostrare il nesso causale tra il bene in custodia e il danno arrecato

Sempre il Codice civile stabilisce, a proposito di questo tipo di responsabilità, che essa si configura quando è dimostrabile il nesso causale tra il bene
in custodia e il danno arrecato. In pratica: quando chi subisce il danno riesce a fornire la prova che questo dipenda proprio da un problema originato dal bene in custodia stesso.

In questi casi, per liberarsi dalla presunta responsabilità, il custode che dovesse essere chiamato a risarcire un danno dovrà provare che sia intervenuto un fattore estraneo, non dipendente dalla sua volontà o da sue azioni, imprevisto e imprevedibile, e che non si sarebbe potuto evitare senza cautele superiori alla normale diligenza. Insomma, un cosiddetto “caso fortuito”.

Il caso preso in esame dal giudice del Tribunale

Nel caso giunto all’attenzione del Tribunale di Milano (sez. X Civile, sent. 16 gennaio 2020, n. 413), il giudice ha dovuto stabilire se la comparsa del gatto, investito dal conducente dell’auto che aveva subito l’incidente, potesse essere conseguenza di una negligenza della società responsabile della manutenzione e sicurezza del tratto autostradale in causa oppure si fosse configurata per un caso fortuito.

Da tale valutazione sarebbe dipesa, infatti, la possibilità di addebitare il risarcimento alla società chiamata in giudizio.

Il gatto investito (e morto a seguito dell’impatto), dunque, poteva essere classificato come un “caso fortuito”?

Il punto da dimostrare era che la sua presenza fosse un episodio talmente eccezionale da non poter essere previsto né evitato.

Se così fosse stato, il custode dell’autostrada (la società) non avrebbe dovuto rispondere in termini di risarcimento, perché il caso fortuito avrebbe annullato qualunque rapporto di causa tra il bene oggetto di custodia (il tratto autostradale) e l’evento dannoso lamentato
(l’incidente all’autovettura).

Non sarebbe stata rilevante la diligenza del custode.

Il Tribunale considera il gatto “un caso fortuito”

Sulla base degli elementi in esame, il Tribunale di Milano ha ritenuto che il gatto introdottosi nella carreggiata autostradale fosse inquadrabile nel concetto di caso fortuito.

Non era stata raggiunta la prova che l’animale avesse avuto la possibilità di entrare a causa di una rottura della recinzione protettiva, compiuta inopinatamente da vandali e che non era stato possibile riparare tempestivamente, né che lo stesso fosse stato abbandonato poco prima in autostrada.

Tuttavia, secondo il giudice, la presenza dell’animale “in un tratto pianeggiante dell’autostrada, all’ora dell’incidente” doveva essere inquadrata “come evento eccezionale e imprevedibile” e, in particolare, “nella categoria del fatto naturale”, cioè di un movimento imprevedibile per natura.

Secondo la pronuncia del Tribunale di Milano, il fatto non poteva essere previsto o evitato dal custode

In questo senso, tale movimento non avrebbe potuto essere previsto né evitato dal custode, anche perché, ha osservato ancora il giudice, “nessun tipo di ordinaria recinzione in un tratto pianeggiante potrebbe impedire il repentino attraversamento di un animale così snello e agile, come il gatto”.

In aggiunta, è stato considerato il rilievo che nessun altro episodio di animale vagante fosse stato osservato in tempi precedenti e seguenti l’investimento.

Ciò a conferma dell’imprevedibilità del caso isolato.

Se il gatto fosse stato morto, non sarebbe stato un caso fortuito

Non avrebbe costituito caso fortuito, invece, la presenza di una carcassa di gatto già presente da tempo sul manto stradale (come deducibile dallo stato di decomposizione).

Questa circostanza avrebbe dovuto essere, infatti, risolta tempestivamente dall’ente gestore della strada con la rimozione.

Un eventuale incidente causato da questo elemento non possiede i presupposti della inevitabilità e della imprevedibilità (cfr. Trib. Lecce, sez. I civ., 4 giugno 2018, n. 2104).

Un’altra responsabilità che non si sarebbe potuta riconoscere era quella del Servizio veterinario pubblico o del Comune, per non aver garantito il servizio di gestione degli animali vaganti.

Su questo punto, la Corte di Cassazione ha più volte stabilito che gli enti pubblici possono essere ritenuti responsabili di eventuali incidenti, causati da tali animali, solo quando la loro presenza fosse già stata segnalata alle autorità e nonostante ciò queste non si siano attivate.

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FONTE: LaSettimanaVeterinaria

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