Compravendita di animali: l’allevatore risarcisce anche le spese veterinarie

La compravendita di animali è regolata dal Codice civile ma, nei casi di contenzioso derivanti dalla scoperta di vizi è importante conoscere anche gli orientamenti della giurisprudenza.

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A cura di: Dott.ssa Paola Fossati

compravendita di animali
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La compravendita di animali è regolata dal Codice Civile (c.c.). I casi di contenzioso derivanti dalla scoperta di vizi che diminuiscano il valore degli animali stessi oppure li rendano inidonei al ruolo a cui erano destinati (ad esempio riproduzione) possono essere molto diversi e difficili da inquadrare a livello normativo.

Cosa dice la Legge sulla compravendita di animali?

Sul piano normativo, la compravendita degli animali rientra nelle disposizioni generali del Codice Civile (compravendita di beni), per cui la giurisprudenza ritiene di applicare le generali disposizioni sulla garanzia per vizi della cosa venduta (art. 1495 c.c.).

Secondo le norme del Codice Civile, la garanzia per vizi è dovuta dal venditore per il solo fatto oggettivo della loro presenza.

cuccioli

Può essere esclusa soltanto se il compratore era a conoscenza dei vizi stessi o se questi erano facilmente riconoscibili, salvo, in quest’ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che l’animale ne era esente.

Pertanto, qualora l’animale manifesti una malattia in un periodo successivo alla consegna, sarà il venditore a dover eventualmente dimostrare che essa sia stata provocata da un evento sopraggiunto in un tempo susseguente alla vendita (Cassazione civile sez. II, 17 maggio 2004 n. 9330).

Le regole dell’esercizio della garanzia e le responsabilità dell’allevatore in materia

Vediamo ora come le pronunce di giurisprudenza chiariscono le regole dell’esercizio della garanzia e le responsabilità dell’allevatore in materia.

Prendiamo il caso esemplare della vendita di un cane di razza Dobermann risultato affetto da rogna demodettica.

Per questo il Giudice di pace di Macerata, con sentenza n. 250/13, ha specificato che: “Nel caso in cui si rivela malato l’animale venduto dall’allevamento al consumatore che intende impiegarlo nella partecipazione a competizioni, il primo deve rifondere al secondo le spese per il deprezzamento dell’animale e le cure mediche necessarie, presenti e future“.

L’allevatore è stato, così, condannato a risarcire l’acquirente del cane, acquistato per fini agonistici e risultato circa un mese dopo l’acquisto affetto da Demodex canis, la cosiddetta “rogna rossa”.

Questa parassitosi causa evidenti lesioni cutanee incompatibili con la partecipazione a gare cinofile.

In quell’occasione, il consulente tecnico d’ufficio (CTU) nominato dal giudice aveva rilevato che anche un altro Dobermann acquistato nello stesso allevamento e facente parte della stessa cucciolata era affetto dalla stessa malattia.

Per questo, nella sentenza era stato stabilito che: “Appare quindi verosimile che quando è stato venduto il cane era già affetto dalla stessa malattia“.

Da questa pronuncia si ricava, dunque, che, in caso di vizi a carico di un soggetto acquistato in allevamento, tutto l’allevamento può essere reso oggetto di valutazione al fine di verificare se la causa dei vizi rilevati vi risieda.

In caso sia dimostrata la responsabilità dell’allevatore/venditore, il CTU può proporre al giudice la stima del deprezzamento del cane e anche le spese già sostenute dal Medico veterinario per curarlo.

Ma anche di quelle che si può prevedere siano ancora necessarie per continuare le cure.

Inoltre, nel caso in cui l’animale si riveli non idoneo allo scopo per cui per stato acquistato (es. cane che non potrà mai partecipare alle gare cinofile per le quali era stato espressamente comprato), il giudice potrà stabilire il risarcimento del danno derivante.

Come posso denunciare un vizio redibitorio?

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, “la denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi degli artt. 1492 e 1495 cod. civ. non deve consistere necessariamente in un’esposizione dettagliata dei vizi che presenta la cosa venduta”.

Infatti, la finalità è di avvisare il venditore che il compratore ha intenzione di chiedere il risarcimento.

Al contempo, bisogna metterlo in condizione di verificare tempestivamente la veridicità del reclamo.

Per questo può bastare una denuncia generica, da inviare al venditore.

Co questa lo si informa “che il compratore ha riscontrato, seppure in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (Cass. Civ. 15/5/2000, n. 6234).

Nella vendita di animali, i difetti, le patologie o le malattie che compromettono la funzionalità dell’animale o diminuiscono il suo prezzo possono definirsi “vizio redibitorio”.

La garanzia che copre i vizi consente all’acquirente di chiedere la risoluzione del contratto (azione redibitoria) e la restituzione del prezzo corrisposto.

Può anche chiedere il risarcimento di quanto pagato in eccesso rispetto al valore compromesso dal vizio ed, eventualmente, delle spese derivanti dal vizio stesso.

I vizi devono essere preesistenti al momento della vendita, oppure insorti dopo, ma derivanti da cause preesistenti, nonché occulti e gravi.

Entro quanto tempo devo presentare la denuncia?

Il legislatore stabilisce i termini temporali entro i quali il compratore può far valere i suoi diritti in presenza di vizio redibitorio.

Nella disciplina della compravendita in generale, l’art. 1495 c.c. stabilisce che la garanzia si prescrive in un anno dalla consegna del bene.

La denuncia al venditore deve essere fatta invece entro 8 giorni dalla scoperta del vizio (termine di decadenza).

La mancata o intempestiva denuncia dei vizi dell’animale, nel termine di 8 giorni dalla scoperta, è configurata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia.

Ricordiamo che sempre la giurisprudenza ha più volte confermato che al compratore basta provare l’esistenza del vizio, quale solo presupposto necessario per l’esercizio del diritto alla garanzia.

Incombe al venditore invece l’onere di dimostrare che la comunicazione della scoperta dello stesso gli sia stata eventualmente fornita con ritardo rispetto ai termini previsti.

Solo in quest’ultimo caso spetterà al compratore darne prova contraria (si veda, per tutte, Cass. Civ. 11/08/90, n. 8194).

Sussiste, quindi, il problema cruciale di individuare il momento dal quale decorre il termine di decadenza.

Come sopra ricordato, la Cassazione ha affermato che l’informazione al venditore può essere trasmessa con denuncia non appena il vizio sia stato riscontrato, “seppure in maniera non ancora chiara e completa”.

Esistono, comunque, altre pronunce in casi analoghi.

La Cassazione ha stabilito infatti che, se il vizio non è obiettivamente riconoscibile al momento della conclusione del contratto, la decorrenza deve farsi risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva dello stesso.

E non è sufficiente il semplice sospetto (sentenze n. 797/65, n. 11452/00 e  n. 5732/11).

In ogni caso, per evitare il rischio di contestazioni, la denuncia dei vizi della cosa venduta dovrebbe essere fatta il prima possibile, all’insorgenza dei primi sospetti, avvertendo il venditore che si sta procedendo con accertamenti cinici e/o strumentali.

cuccioli cane

Come fare la denuncia

Peraltro, la denuncia “non richiede speciali formalità, né formule sacramentali e può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione” (Cassazione, sent. n. 539/86).

Quindi, potrebbe essere presentata anche con comunicazione telefonica (in tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 328/91).

Si osserva, in proposito, che la possibilità di dimostrare l’avvenuta comunicazione rende più semplice comprovarla in caso di contestazione.

La denuncia non deve, comunque, essere presentata in forma analitica, con precisa indicazione dei difetti riscontrati.

Può infatti anche essere sommaria e seguita in un secondo tempo da precisazioni inerenti alla natura e all’entità dei vizi (Cassazione, sent. n. 1602/69).

È interessante precisare che, in base al Codice Civile, qualora il venditore riconosca la presenza di vizi e si impegni a eliminarli, la prescrizione si interrompe (art. 2944 c.c.).

Tempi differenti in caso di aliud pro alio

Tempi differenti si configurano per la denuncia in caso di consegna di “aliud pro alio, cioè di un bene totalmente diverso da quello che era stato oggetto del contratto di compravendita.

In questa ipotesi, l’azione di risoluzione contrattuale è svincolata dai termini e dalle condizioni sopra ricordati.

In questo caso quindi non ha decadenza e il termine prescrizionale è decennale.

Si noti che la “diversità” del bene può consistere anche nella sua assoluta inidoneità a corrispondere alla finalità che ha mosso l’acquisto.

Ne è una conferma la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha annullato un processo in cui era stata negata la sussistenza di aliud pro alio riferito a un toro rivelatosi infertile.

I supremi giudici avevano, infatti, affermato che l’acquisto di un toro è finalizzato proprio alla riproduzione (Cassazione sez. I, n. 21249/2010).

A cura della Dott.ssa Paola Fossati

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