Come dimostrare di essere il proprietario di un cane? Appropriazione altrui

Il Regolamento della Federazione Cinologica Internazionale (Fci), fornisce una definizione di “proprietario di un cane“, individuandolo come “la persona che ha legalmente acquisito l’animale, si trova in suo possesso”. Ma se il cane finisce nelle mani di una terza persona, come rivendicarne la proprietà?

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A cura di: Dott.ssa Paola Fossati

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Dimostrare di essere il proprietario di un cane può diventare un problema se l’animale finisce nelle mani di un terzo, che non intende rinunciare al possesso.

L’iscrizione all’anagrafe regionale degli animali d’affezione e il pedigree possono essere considerati prove documentali della proprietà di un cane.

Ogni cane deve iscritto all’anagrafe regionale degli animali d’affezione, la banca dati che costituisce il registro ufficiale dei cani presenti sul territorio, iscritti e identificati con un microchip il cui numero univoco è collegato al nominativo di un proprietario e/o di un detentore. Tuttavia ciò non lo rende un bene “registrato”.

La finalità dell’anagrafe è, infatti, principalmente quella di poter attribuire le responsabilità e io doveri derivanti dalla condizione di proprietario/possessore/detentore di un cane.

Accanto al concetto di proprietà esiste quello di “possesso”, che si distingue dal primo perché non corrisponde a un diritto, ma a una “situazione di fatto”.

Questa consiste nell’utilizzare una cosa o nel disporne, nei modi e con i poteri tipici del proprietario (art. 1140 Cc).

Come dimostrare di essere il proprietario di un cane?

Ne deriva che un proprietario, che sia stato spogliato del possesso di un proprio bene e lo ritrovi nelle mani di un terzo, potrà chiederne la restituzione, ma a tal fine dovrà provare in giudizio la piena e legittima titolarità del suo diritto su quel bene (l’esistenza del suo diritto di proprietà).

Per contro, la persona che nel frattempo ne ha ottenuto (in buona fede) il possesso potrà limitarsi a dichiarare di volerlo mantenere proprio in forza della regola per cui “possesso vale titolo”, senza dover provare altro.

Una volta poi che il proprietario riesca a dimostrare il titolo del proprio diritto di proprietà, spetta al possessore l’onere di provare il titolo del possesso o della detenzione, qualora voglia continuare a opporsi alla sua restituzione (ad es. dimostrando che sia stato a lui attribuito il godimento del bene, in via negoziale, in forma di deposito, ecc., per un periodo non ancora esaurito).

Iscrizione all’anagrafe e il pedigree sono prove documentali

Come abbiamo detto precedentemente, l’iscrizione all’anagrafe regionale degli animali d’affezione e il pedigree possono essere considerati prove documentali, la cui veridicità al momento dei fatti e in quello in cui sono esibite deve però poter essere dimostrata.

Una prova documentale più stringente può essere fornita producendo la fattura relativa all’acquisto del cane, debitamente sottoscritta dal venditore e accettata dall’acquirente, che abbia una data anteriore alla controversia e non sia superata da altra prova di contratto stipulato in un tempo successivo.

Potrà essere, poi, dirimente poter produrre un titolo in forza del quale dimostrare un motivo per cui il cane si trovi presso il terzo (un contratto di vendita con riserva di proprietà, di deposito, ecc.); un titolo cioè che, letto nell’interesse del proprietario, dimostri che questa persona aveva il cane momentaneamente, ma era tenuto a restituirlo.

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