Cane imbratta il muro di un edificio: il proprietario è colpevole?

Lasciare che il cane depositi le sue deiezioni imbrattando il suolo o gli edifici, cosa rischia il proprietario? La configurazione dell’illecito di imbrattamento di cose altrui si può avere per disattenzione e/o trascuratezza del proprietario (che non raccoglie le deiezioni) oppure per imperizia nella conduzione da parte del detentore.

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cane imbratta il muro
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Cane che imbratta il muro di un edificio, colpevole o non colpevole? Alla Suprema Corte è stato presentato il caso del proprietario di un cane ritenuto colpevole di aver permesso al proprio animale “di orinare sulla facciata di un edificio dichiarato di notevole interesse storico architettonico”, imbrattandolo.

Lasciare che il cane orini su di un muro può dunque configurare un illecito di deturpamento? Esistono gli estremi per cui si possa ravvisare nel comportamento del proprietario il dolo, per quanto eventuale?

La sentenza della Corte

Partendo dalla sentenza, che ha sancito l’assoluzione del proprietario nel caso in esame, si può dedurre di no. La Corte ritiene che il cane in tali circostanze risponda a un istinto fisiologico e che il suo proprietario non possa intervenire per indirizzarlo.

cane

Peraltro, sempre nella sentenza, si legge che, per ravvisare il dolo, bisognerebbe provare che il proprietario del cane avesse “motivi di astio e rancore” verso il proprietario del bene sporcato dalle deiezioni, tali da aver indotto appositamente tale comportamento dell’animale.

Inoltre la Cassazione ha preso atto che, nel caso in esame, dopo che il cane aveva orinato, il proprietario si era preoccupato di ripulire la parte di muro imbrattata versandovi dell’acqua che portava con sé, circostanza incompatibile con la volontà di macchiare l’edificio.

Cane che imbratta un muro, in conclusione?

Riassumendo: non è imprevedibile che un cane possa rilasciare le proprie deiezioni sulla pubblica via o su di una proprietà altrui e, per questo, qualunque proprietario che porti fuori il cane ne accetta il rischio.

È però vero che non si possono prevedere con assoluta certezza, per ogni animale, il momento e il punto esatti in cui farà i propri bisogni fisiologici.

Si deve, pertanto, puntare sulla riduzione del rischio che gli animali possano sporcare la proprietà di terzi, ma nella consapevolezza che il rischio stesso, per quanto prevedibile, non sia evitabile.

Per questo, si può concludere che, quando un animale sporca fuori casa, la configurazione dell’illecito di imbrattamento di cose altrui si può avere per disattenzione e/o trascuratezza del proprietario (che non raccoglie le deiezioni) oppure per imperizia nella conduzione da parte del detentore (che non riesce a gestirlo e lascia che si muova e sporchi su spazi, edifici, oggetti ecc., pubblici o appartenenti a terzi). Si può ravvisare colpa e non dolo, neppure eventuale.

In altre parole, bisogna fare attenzione a dove si porta a passeggio il cane, perché si sa che potrebbe fare i suoi bisogni sulla proprietà altrui, ma se capitasse, bisogna essere pronti a pulire senza inibirlo, per non rischiare di maltrattarlo.

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