Negli ultimi anni, sono stati depositati diversi disegni di legge finalizzati a interrompere in Italia la tradizione del circo con animali (Legislatura 16ª- Disegno di legge N. 1568; Legislatura17ª – Disegno di legge N. 1702; Legislatura 18ª – Disegno di legge N. 263).
Più di recente, è stata approvata una Legge delega per la riforma del Codice dello spettacolo, che consente al Governo di rivedere le regole per l’organizzazione e il funzionamento anche delle attività circensi, attenendosi all’obiettivo del definitivo superamento dell’utilizzo degli animali nella tradizione del circo.
A tutt’oggi la riforma non è stata completata. Tuttavia, un intervento è ormai urgente.
La legge di riferimento per lo svolgimento dell’attività circense è ancora la n. 337 del 1968 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”. È indubbio che, dopo più di mezzo secolo, il quadro da disciplinare sia cambiato.
Sono cambiate le sensibilità e le aspettative dei potenziali spettatori (già nel 2016, il Rapporto Italia Eurispes rivelava che più del 70% degli italiani si dichiaravano contrari ai circhi con animali) e sono state emanate nuove norme a tutela degli animali, che comprendono il loro riconoscimento giuridico quali“esseri senzienti”.
Uso degli animali nella tradizione del circo vietato o ridotto in molti Paesi europei
In molti Paesi, in Europa e nel mondo, l’uso degli animali negli spettacoli viaggianti è stato ormai vietato o ridotto in varia misura (Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,Grecia, Polonia, Repubblica Ceca e Svezia fra i paesi membri dell’Unione Europea; Costa Rica, Bolivia, Israele, India, Perù e Singapore nel resto del mondo).
Anche in Italia dovrebbe essere definitivamente affermato che la “funzione sociale” riconosciuta ai circhi dalla Legge n. 337/68 non è più sostenibile.
A livello locale, alcune amministrazioni si sono già mosse nella direzione di ridurre le possibilità di attendamento dei circhi con animali, regolamentando i limiti e i requisiti da rispettare.
In molti casi i provvedimenti adottati a tal fine sono stati resi oggetto di ricorso da parte dei titolari dell’attività circensi.
In linea generale, i ricorsi stessi sono stati accolti quando le norme impugnate contenevano un divieto generalizzato di spettacoli fondati sull’uso di animali.