Violare il codice della strada per salvare un animale in fin di vita espone al pagamento di una sanzione. Lo ha confermato la Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il caso di un medico veterinario, che aveva commesso alcune infrazioni (sorpasso di autovetture ferme a un semaforo rosso, superamento dell’incrocio nonostante il semaforo rosso, velocità pericolosa in centro abitato), giustificandole con la necessità di prestare cure urgenti a un cane “affetto da osteosarcoma in fase terminale”.
Con l’ordinanza n. 4834/2018, la Corte di Cassazione ha, infatti, escluso che il medico veterinario si trovasse in “stato di necessità”, ritenendo che questa condizione sussista solo quando il pericolo imminente di danno grave, non evitabile in altro modo, coinvolga una persona.
In questo modo, la Suprema Corte ha ribaltato i giudizi di primo e secondo grado, che avevano accolto invece le ragioni del veterinario, ponendosi in accordo con una precedente sentenza (Cass. n. 25526/2009) secondo la quale “nel concetto di stato di necessità” dovrebbe ritenersi inclusa ogni situazione che induca ad agire per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni.
In quella sentenza, si precisava che “un cane è sicuramente un bene patrimoniale“. Il codice civile, infatti, considera gli animali come beni mobili.
Nell’ordinanza n. 4834/2018, i giudici sostengono, invece, una posizione diversa, cioè che la necessità di salvaguardare un bene (l’animale) non può essere considerata un motivo sufficiente per giustificare un comportamento illecito.
Indice dei contenuti
Una posizione non del tutto nuova
In realtà, anche in altre occasioni, sempre la Cassazione aveva escluso che lo stato di necessità possa essere invocato quando la situazione di pericolo riguarda un animale.
Per esempio, si può ricordare il caso di una sanzione per eccesso di velocità, confermata anche se l’infrazione era stata compiuta per trasportare d’urgenza dal veterinario un gatto trovato e raccolto poco prima, gravemente ferito (Cass. n. 14515/2009).
Quale conseguenza?
Se questo orientamento dei giudici rimarrà costante, non si potranno mai commettere infrazioni al codice della strada per la necessità di soccorrere un animale, nemmeno qualora fosse in fin di vita.
Codice della strada: nessuna eccezione per il medico veterinario
Con riferimento specifico al caso del medico veterinario, vincolato anche alla propria deontologia professionale, nell’ordinanza, la Corte ha precisato che “il dovere deontologico-professionale di prestare le cure richieste non autorizza il veterinario a violare le norme sulla circolazione stradale”, infatti, si può adempiere a tale dovere “senza necessariamente violare queste ultime”.