Viaggiare con il proprio animale domestico per il mondo: quali sono i documenti richiesti

Un breve vademecum su quali documenti servono per viaggiare in giro per il mondo con il proprio animale da compagnia al di fuori dell’Unione Europea.

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A cura di: Dott.ssa Paola Fossati

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Tutte le informazioni sui documenti necessari per viaggiare con il proprio animale da compagnia in un paese europeo sono riportate in uno articolo dedicato (lo trovate QUI), ora qui riportiamo un breve vademecum su cosa serve per andare in giro per il mondo con il proprio pet al di fuori dell’Unione Europea.

Informarsi in anticipo

Qualsiasi viaggio vogliate intraprendere con il vostro animale domestico al di fuori del territorio nazionale, sia verso un paese europeo che il resto del mondo, è sempre opportuno informarsi in anticipo in merito a requisiti sanitari e documenti richiesti dal Paese di destinazione.

Preventivamente è sempre consigliato contattare l’ambasciata o il consolato del Paese terzo in Italia e rivolgersi al Servizio Veterinario di Sanità Animale competente per il territorio di residenza.

Alcuni Paesi terzi prevedono ancora tempi di quarantena per gli animali in ingresso e informarsi per tempo consente di fare le necessarie valutazioni prima di decidersi a partire.

In linea generale, per l’espatrio verso Paesi extra UE è richiesto un Certificato di espatrio (Certificato Internazionale di Esportazione), che è rilasciato dal Veterinario ufficiale e deve includere:

  1. l’attestazione del numero di microchip o tatuaggio;
  2. i dettagli della vaccinazione antirabbica, che ne attestino il corso di validità;
  3. certificato di buona salute dell’animale e annotazioni relative a eventuali esami clinici o indagini diagnostiche richieste dallo Stato di destinazione (da qui un ulteriore stimolo a documentarsi con congruo anticipo presso il Servizio Veterinario pubblico, le Ambasciate o i Consolati dei Paesi di destinazione, i siti internet istituzionali e anche quelli delle compagnie dei mezzi di trasporto che si intende utilizzare).

Per ottenere il certificato di buona salute l’animale può essere portato direttamente dal Veterinario ufficiale, che effettuerà visita e lettura microchip oppure dal Veterinario curante 48 ore prima della richiesta di emissione del certificato di espatrio (data dell’appuntamento), in cui risulti attestato il numero identificativo dell’animale e completo in tutti i campi obbligatori.

Se si prevede il rientro dell’animale in Italia è necessario anche il Passaporto europeo.

Ingresso in Italia con animali da compagnia

Quando provengono da un altro Paese dell’Unione Europea oppure da un territorio o un Paese terzo, cani, gatti e furetti possono entrare in Italia se:

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  • sono al seguito del proprietario o di persona da questi autorizzata (per iscritto);
  • possiedono un Passaporto europeo (per animali provenienti dall’UE) oppure un Certificato sanitario conforme (per animali provenienti da Paesi terzi).

Il documento di identificazione (passaporto o certificato) deve attestare l’identificazione (microchip o tatuaggio) e la vaccinazione antirabbica valida.

Poiché, come anticipato, l’Italia non consente deroghe rispetto alla vaccinazione contro la rabbia, è vietato introdurre cani, gatti e furetti di età inferiore alle 12 settimane che non siano stati vaccinati per la rabbia, oppure cuccioli di età compresa tra le 12 e le 16 settimane vaccinati, ma con un protocollo vaccinale che non soddisfi i requisiti di validità previsti dal Reg. (UE) 576/2013 (cioè, trascorsi meno di 21 giorni dalla somministrazione del vaccino) e che, pertanto, non consenta di ritenerli protetti nei confronti della malattia.

Per l’introduzione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, le regole differiscono a seconda che tali Paesi:

  • compaiano nella Parte 1 dell’allegato II del Reg. (UE) 1219/2014, perché applicano norme equivalenti a quelle UE;
  • siano inseriti nell’elenco (costantemente aggiornato) contenuto nella Parte 2 dell’allegato II del Reg. (UE) 1219/2014, considerati a rischio contenuto di rabbia (vedere tabella);
  • non siano inclusi nell’elenco e pertanto richiedano l’applicazione di regole più stringenti, tra cui il test di titolazione degli anticorpi della rabbia e, in alcuni casi, il controllo all’arrivo.

I requisiti sanitari richiesti dipendono anche dall’eventuale transito in più Paesi terzi: si applicano i requisiti relativi al Paese con il rischio maggiore.

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Paesi compresi nella Parte 1 e nella Parte 2 dell’allegato II del Reg. (UE) 1219/2014.

Certificato sanitario per la provenienza da Paesi terzi

Provenienza da Paesi terzi inclusi nell’elenco della Parte 2 dell’allegato II del Regolamento (UE) 1219/2014

Cani, gatti e furetti in provenienza da Paesi terzi che presentano condizioni favorevoli riguardo alla rabbia, inclusi nell’elenco di cui all’allegato II, parte 2 del Reg. (UE) 1219/2014, devono essere accompagnati da un Certificato sanitario, conforme al modello dell’Allegato IV del Reg. (UE) n. 577/2013, di esecuzione del Reg. (UE) n. 576/2013.

Questo certificato:

  1. è rilasciato da un Veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato e successivamente approvato dall’autorità competente del territorio o Paese terzo;
  2. riporta i dati identificativi dell’animale, il numero di microchip o di tatuaggio, i dettagli della vaccinazione contro la rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità;
  3. conferma che la vaccinazione antirabbica è stata eseguita dopo l’identificazione e registrazione in Anagrafe dell’animale e che sono trascorsi almeno 21 giorni prima del viaggio.

Provenienza da Paesi terzi non inclusi negli elenchi di cui all’allegato II del Regolamento (UE) 1219/2014

Cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi non elencati nel Reg. (UE) 1219/2014 devono comunque essere accompagnati da un Certificato sanitario sempre rilasciato da un Veterinario ufficiale o approvato dall’autorità competente che, oltre a riportare il numero identificativo di microchip o tatuaggio, attesti i dettagli della vaccinazione contro la rabbia e, inoltre, anche l’avvenuta esecuzione con esito favorevole della titolazione degli anticorpi neutralizzanti post vaccinali nei confronti del virus della rabbia (titolo pari o superiore a 0,5 UI/ml), effettuata in un laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea.

Certificato sanitario: alcune informazioni aggiuntive

Il Certificato sanitario per cani, gatti o furetti che viaggiano come animali da compagnia in provenienza da Paesi terzi deve essere accompagnato da una dichiarazione scritta in cui si attesti la natura non commerciale del movimento, redatta e sottoscritta a cura del proprietario o della persona da lui autorizzata, conformemente al modello e alle indicazioni riportate nella parte 3 dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 577/2013.

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Il Certificato sanitario non è richiesto se l’animale, accompagnato dal passaporto rilasciato da un’ATS, proviene da un Paese Terzo elencato nella Parte 1 dell’Allegato II del Regolamento (EU) n.577/2013 (deroga aggiornata dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1293).

Il Certificato sanitario è valido solo se rilasciato nel Paese di partenza non più di 10 giorni prima dell’arrivo dell’animale in territorio UE (primo punto d’ingresso).

Nel caso di trasporto marittimo, il periodo di 10 giorni è prorogato di un ulteriore periodo di tempo corrispondente alla durata del viaggio via mare.

Dopo l’arrivo in UE, il certificato rimane valido, al fine di viaggi all’interno dell’Unione, per un periodo massimo di 4 mesi oppure fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica, se anteriore.

L’animale in provenienza da un Paese Terzo deve sempre transitare dal Punto d’ingresso per animali da compagnia designato dai Paesi membri, dove saranno effettuati i controlli documentali e d’identità da parte dell’autorità competente.

Rientro in Italia di animali da compagnia in provenienza da Paesi terzi

Cani, gatti e furetti originari dell’Unione Europea

Gli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) originari di uno Stato membro UE, che rientrano in Italia dopo un soggiorno in un Paese Terzo, devono essere accompagnati da un Passaporto europeo, compilato e rilasciato prima della partenza da un Veterinario ufficiale.

Il Passaporto deve attestare il rispetto dei requisiti sanitari necessari per il rientro, tra cui, se richiesto, deve esserci l’esito del test di titolazione anticorpale nei confronti del virus della rabbia.

Dal test dovrà risultare che la relativa esecuzione abbia avuto esito favorevole (titolo non inferiore a 0,5 UI/ml) e sia stata effettuata, presso un laboratorio riconosciuto, prima che l’animale avesse lasciato l’UE.

Il campione di sangue deve essere prelevato da un Veterinario autorizzato almeno 30 giorni dopo la data di vaccinazione e non meno di tre mesi prima della data del movimento.

In alternativa la titolazione può essere effettuata nel Paese Terzo, presso un laboratorio accreditato dall’UE, ma in tal caso dovrà essere eseguita almeno tre mesi prima del rientro nell’UE.

Se l’animale non proviene dalla UE devono trascorrere 3 mesi dalla data del prelievo prima dell’introduzione nella UE.

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